Concessioni demaniali marittime, criteri regionali integrabili dal Comune (TAR Veneto n. 1125 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il rilascio, la modifica e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, i criteri di valutazione indicati dall’Allegato S/3, lett. e), della l.r. del Veneto n. 33/2002 possono essere integrati e precisati dalle Amministrazioni locali in relazione alle specifiche esigenze del territorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento. Ne consegue che il criterio regolamentare che valorizza l’adesione a enti e associazioni di promozione turistica non è estraneo alla previsione regionale, ma ne costituisce mera specificazione. A tali procedure non si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, essendo caratterizzate dall’informalità: è necessario e sufficiente assicurare trasparenza, imparzialità e par condicio. L’istituto del soccorso istruttorio assume quindi un ambito applicativo più flessibile, consentendo di chiarire e integrare, senza stravolgimenti sostanziali, l’offerta già formulata.
Il Fatto
Una società già titolare di una concessione demaniale marittima per un’area a uso parcheggio chiedeva al Comune di prolungare di diciannove anni il rapporto concessorio, a fronte di un progetto di riqualificazione dell’area. Il Comune pubblicava l’avviso di avvio della procedura ad evidenza pubblica, assegnando il termine per la presentazione di osservazioni o domande concorrenti.
Nel termine presentava domanda concorrente una privata, proponendo un parcheggio multipiano e una generale riorganizzazione dell’area. La procedura comparativa si concludeva con l’assegnazione della concessione alla prima società, che otteneva 69 punti su 100 contro i 58 della concorrente. Quest’ultima impugnava la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, proponendo ricorso principale e motivi aggiunti; la controinteressata proponeva ricorso incidentale avverso i verbali di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, in ragione dell’infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, dedotto come carenza assoluta di motivazione, il Tribunale ha qualificato il rinvio ai verbali delle sedute di gara come adeguata motivazione per relationem: i due verbali, dettagliati nel contenuto, danno conto dell’avvio della procedura, dei pareri degli enti preposti alla tutela del demanio, dell’attivazione del soccorso istruttorio, delle valutazioni comparative e della graduatoria finale.
Sul secondo motivo, relativo all’attribuzione dei 15 punti per la gestione diretta della concessione, la censura non è stata accolta. Il Tribunale ha osservato che dall’affitto di ramo d’azienda menzionato nei documenti di gara emerge soltanto l’attuale gestione dell’area da parte di un terzo, senza che se ne possa desumere l’esternalizzazione della futura concessione. Inoltre, in forza dell’art. 53, comma 1, della l.r. n. 33/2002, il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, sicché la gestione diretta costituisce la modalità ordinaria di utilizzo della risorsa demaniale: sono le eccezioni a dover essere dichiarate espressamente.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto. Il Tribunale ha qualificato i criteri n. 6 e n. 9 del Regolamento comunale come mere specificazioni del criterio n. 6 della legge regionale, volto a premiare il radicamento dell’attività imprenditoriale nel territorio. Ha richiamato la propria sentenza n. 587 del 22 aprile 2025, secondo cui i criteri dell’Allegato S/3 sono integrabili e precisabili dagli enti locali.
Quanto all’unica censura nuova dei motivi aggiunti, il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per carenza di interesse: i 10 punti del criterio contestato, anche se interamente sottratti, non colmerebbero il divario di 11 punti tra le concorrenti. Nel merito, ha escluso l’applicabilità del codice dei contratti pubblici, ribadendo che nelle gare demaniali il soccorso istruttorio consente di precisare l’offerta senza ledere la par condicio. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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