Protezione speciale e conversione del titolo in corso di validità (TAR Toscana n. 1007 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, contiene una disposizione transitoria espressa: i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. L’abrogazione della conversione disposta dalla normativa sopravvenuta non opera, dunque, per i titoli validi al momento dell’entrata in vigore della disciplina transitoria. L’Amministrazione che respinga l’istanza sul solo rilievo dell’avvenuta abrogazione viola la regola transitoria e il provvedimento è annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/2008, rilasciato dalla Questura con scadenza 10 maggio 2024. In data 6 settembre 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.

La Questura respingeva l’istanza dichiarandola inammissibile, richiamando l’abrogazione della conversione operata dal D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, e la circolare ministeriale che limitava la disciplina previgente alle istanze presentate fino al 4 maggio 2023. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, invocando la disposizione transitoria dell’art. 7, comma 3, del medesimo decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nel rapporto tra l’abrogazione della facoltà di conversione e la disciplina transitoria dettata dal legislatore. Il ricorso è fondato.

Il giudice richiama l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, che prevede il rinnovo annuale, una sola volta, dei permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998 in corso di validità. La stessa norma aggiunge che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».

Il TAR applica la regola al caso concreto: il titolo del ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7. Ne deriva l’applicabilità della disposizione transitoria e, con essa, la conservazione della facoltà di conversione, subordinata alla sola verifica dei requisiti di legge.

Il provvedimento impugnato si fonda invece sul solo dato dell’avvenuta abrogazione, senza considerare la norma transitoria. Esso è pertanto illegittimo e va annullato. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza conformandosi alle statuizioni della sentenza.

Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione. Il Collegio liquida in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.600,00 oltre accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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