DILA fotovoltaico, piani attuativi non ostano alla realizzazione (TAR Puglia n. 1007 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici ricadenti in area idonea, non sottoposti a tutela paesaggistica e fuori dalle zone A, sono realizzabili mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011, senza acquisizione di atti di assenso comunque denominati. In tale regime all’amministrazione non residua alcun potere inibitorio o di controllo preventivo, ma solo il potere sanzionatorio per l’ipotesi di contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia. Il diniego fondato sulla mancata adozione dello strumento attuativo del P.I.P. è illegittimo, dovendosi applicare analogicamente l’art. 6, comma 9-bis, ultimo inciso, del d.lgs. n. 28/2011, che consente l’edificazione diretta anche quando la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi. Ove qualificato come atto di autotutela impropria, il provvedimento deve comunque rispettare le condizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con effettiva ponderazione degli interessi in gioco.

Il Fatto

La società ricorrente presentava una d.i.l.a. per la realizzazione, in area industriale D4 del territorio comunale, di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,1 kW. Il Responsabile del Settore negava l’istanza con provvedimento prot. n. 5376 del 22.04.2024, richiamando la nota prot. n. 3301 del 07.03.2024.

Il diniego si fondava sulla violazione dell’art. 51, comma 1, delle N.T.A. al P.R.G., che assoggetta gli interventi nei comparti destinati a nuovi insediamenti alla preventiva formazione dello strumento urbanistico attuativo, nella specie il P.I.P., non ancora adottato. La società impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo la tardività del diniego e l’irrazionalità del rilievo urbanistico. L’amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo e assorbito il terzo. Il punto di partenza è la qualificazione dell’impianto: esso ricade in area idonea ex lege e la stessa amministrazione, in sede procedimentale, non ha contestato l’applicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011 in combinato disposto con l’art. 9, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 17/2022.

Il regime della d.i.l.a. è più snello di quello della procedura abilitativa semplificata: gli impianti non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche né all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati. È sufficiente la dichiarazione accompagnata dalla relazione di un progettista abilitato. A differenza della s.c.i.a., manca una fase di controllo successiva destinata a chiudersi, in caso di esito negativo, con un provvedimento inibitorio: non trovano quindi applicazione l’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990.

All’amministrazione residua il solo potere sanzionatorio, esercitabile quando l’intervento sia realizzato in contrasto con la disciplina urbanistica. Il diniego, pertanto, è illegittimo già sotto questo profilo. Il Collegio aggiunge che, anche a volerlo qualificare come atto di autotutela impropria, mancherebbero le condizioni dell’art. 21-nonies: l’atto è tardivo e la motivazione si esaurisce nel mero ripristino della legalità violata, senza alcuna ponderazione degli interessi.

Il Tribunale affronta poi il nucleo sostanziale della controversia. L’art. 6, comma 9-bis, ultimo inciso, del d.lgs. n. 28/2011 prevede che la procedura si applichi anche quando la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi, consentendo l’edificazione diretta dell’impianto. Tale disposizione, dettata per la p.a.s., è espressione della logica di favor per gli impianti da fonti rinnovabili e può applicarsi analogicamente alla d.i.l.a., in ragione dell’identità di ratio di liberalizzazione.

La mancata adozione del P.I.P. non può quindi ostacolare la realizzazione dell’impianto, tanto più che la disciplina invocata opera in presenza di requisiti stringenti e che l’area è idonea. Il diniego è annullato nei sensi di cui in motivazione, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *