Procura speciale generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 2992 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità della procura alle liti, il ricorso per ottemperanza proposto con procura rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, quando la stessa non indichi l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria adita e la data di rilascio. La mera allegazione della copia informatica della procura al ricorso telematico, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, non ne determina l’assorbimento nel ricorso, poiché non garantisce la consapevolezza del suo contenuto da parte del delegante. Tale carenza, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è suscettibile di errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., atteso che l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per le annualità 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, con il conseguente accreditamento dell’importo di euro 1.500,00. In seguito all’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva in giudizio, eccependo la genericità della procura alle liti. All’udienza camerale, il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità, non essendo il difensore della ricorrente comparso, e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia dichiara l’inammissibilità del ricorso per l’assenza di una procura speciale valida. La procura rilasciata dalla ricorrente, redatta su foglio separato analogico e notificata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non contiene gli elementi necessari a individuare la specifica controversia, come richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.. La mera indicazione del “presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti” non è sufficiente, mancando l’indicazione dell’autorità adita e del provvedimento da eseguire.
Il Collegio esclude che la procura possa considerarsi apposta in calce al ricorso, nonostante la previsione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che equipara alla apposizione in calce l’ipotesi di copia informatica depositata con l’atto. Tale disposizione, se certifica l’autografia della sottoscrizione, non garantisce che la parte abbia contezza dell’oggetto del mandato, requisito essenziale per la validità della procura speciale.
Il TAR si discosta dall’orientamento precedente che riteneva valida la procura digitalizzata allegata al ricorso, richiamando la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso. Tale principio, unitamente all’assenza della parte in udienza, rende inapplicabile l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dovendosi ritenere una rinuncia implicita al contraddittorio.
Il Collegio esclude altresì la sanabilità del vizio e la concessione dell’errore scusabile. La pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, limitandosi a confermare un orientamento già esistente al quale la parte avrebbe potuto aderire con la dovuta diligenza. Il ricorso, notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria, è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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