Ordine di demolizione: motivazione non richiesta e qualificazione delle opere edilizie (Cons. Stato n. 10082 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, privo di titolo legittimo, costituisce provvedimento di natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, neppure quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La demolizione e ricostruzione di un manufatto con innalzamento della copertura e modifica delle pendenze, così come la realizzazione di un nuovo manufatto in laterizio, integrano rispettivamente ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, e richiedono idoneo titolo autorizzativo, oltre al necessario nulla osta paesaggistico. Il potere di vigilanza urbanistica si esercita a prescindere dalla proprietà pubblica o privata del suolo.

Il Fatto

Il proprietario di manufatti siti in Roma ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha ordinato la demolizione di due opere ritenute abusive, realizzate su fabbricati preesistenti: un manufatto in laterizio privo di copertura e un più ampio immobile interessato da demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne, con ricostruzione della copertura e modifica delle pendenze.

Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’ordine di demolizione d’ufficio, adottato per inottemperanza, con spese poste a carico dei responsabili. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione di una comproprietaria, dichiarato in parte improcedibile il gravame per avvenuta demolizione del manufatto minore e respinto per il resto. Il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’onere di motivazione dell’ordine di demolizione. La censura è infondata: l’ordinanza non necessita di specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, perché costituisce jus receptum che il provvedimento con cui è ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto, non richiede motivazione neanche quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Il Consiglio di Stato richiama sul punto Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9 e, più di recente, Cons. St., sez. II, 2 ottobre 2023, n. 8617. La motivazione è dunque superflua rispetto alle ragioni ulteriori rispetto al ripristino della legalità.

Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Collegio ritiene corretto l’inquadramento del primo giudice. L’attività consiste in ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del preesistente. I lavori eseguiti — realizzazione di un manufatto in laterizio, demolizione e ricostruzione di altro manufatto con innalzamento della copertura e modifica delle pendenze — sono riconducibili alle categorie della nuova costruzione e della ristrutturazione edilizia. Sul punto è richiamato Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2563/2024.

Le opere, eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, richiedevano idoneo titolo autorizzativo e il necessario nulla osta paesaggistico. Da ciò deriva che il Comune, a prescindere dalla proprietà pubblica o privata del suolo, ha doverosamente adottato l’ordine di demolizione in forza dei poteri attribuitigli dal d.P.R. n. 380/2001 per la tutela del territorio e la vigilanza edilizia.

L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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