Rettifica PPTR: il diniego di rettifica spetta al dirigente ma deve motivare l’esclusione del bosco (TAR Puglia n. 876 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di cui all’art. 104 delle NTA, la riserva di competenza della Giunta regionale prevista dall’art. 2, comma 8, della legge regionale n. 20/2009 riguarda esclusivamente la fase finale di adozione della rettifica, mentre la fase preliminare di valutazione dell’istanza e di emanazione del provvedimento di rigetto o di irricevibilità è legittimamente attribuita al dirigente della struttura amministrativa competente. Il provvedimento di diniego è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione qualora, a fronte di specifiche allegazioni tecniche e documentali circa l’insussistenza dei presupposti di fatto della perimetrazione (nella specie, l’assenza di vegetazione arborea e arbustiva riconducibile alla nozione di bosco), l’amministrazione si limiti ad affermare la correttezza della propria cartografia senza esplicitare le ragioni tecnico-scientifiche per cui le contrarie risultanze prodotte dall’interessato debbano essere disattese.
Il Fatto
Una società proprietaria di terreni nel Comune di Manduria, classificati dal PRG come attrezzature turistiche, presentava istanza di rettifica degli elaborati del PPTR, sostenendo l’erronea inclusione delle particelle nel bene paesaggistico “Boschi” e nella relativa fascia di rispetto. La Regione Puglia rigettava l’istanza, affermando la correttezza della perimetrazione sulla base delle ortofoto storiche e della situazione esistente all’epoca della redazione delle cartografie del piano.
La società impugnava il diniego, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo, lamentava l’incompetenza del dirigente ad emanare il provvedimento di rigetto, ritenendo che la rettifica del PPTR dovesse concludersi con delibera della Giunta regionale. Con il secondo, deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’area fosse priva di vegetazione arborea e arbustiva e che la presenza di specie alloctone invasive non integrasse la nozione di bosco.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, richiamando la giurisprudenza dell’intestato Tribunale. Secondo i giudici, il procedimento di rettifica ex art. 104 NTA si articola in due fasi distinte: una preliminare, attivata dalla semplice presentazione dell’istanza, volta alla verifica della sussistenza di un’errata localizzazione o perimetrazione; e una successiva, eventuale, volta all’effettiva adozione della modifica del piano paesaggistico. La riserva di competenza in favore della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 8, della legge regionale n. 20/2009 opera solo per quest’ultima fase, mentre la prima è legittimamente attribuita al dirigente della Sezione competente, in coerenza con la delibera di Giunta regionale n. 248/2021 e con la legge regionale n. 7/1997.
La Corte ha ritenuto, invece, fondato il secondo motivo. Il provvedimento impugnato si limitava ad affermare la correttezza della perimetrazione e a richiamare le ortofoto storiche, senza esplicitare le ragioni per cui le caratteristiche vegetazionali evidenziate dalla ricorrente non fossero incompatibili con la qualificazione dell’area come bosco. Il rilievo delle trasformazioni della vegetazione successive al 2011 non risultava dirimente rispetto all’oggetto del procedimento, che richiede la verifica della correttezza della localizzazione e della perimetrazione.
Assumevano particolare rilievo gli elementi emersi in giudizio e, specificamente, la documentazione relativa al procedimento di approvazione del PUG del Comune di Manduria. Il Comune, esaminando le medesime questioni, aveva ritenuto fondate le osservazioni della società, affermando l’assenza di formazioni riconducibili al bosco e la totale mancanza di vegetazione arborea e arbustiva. Tali elementi, pur non consentendo al giudice di sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecniche, evidenziavano l’esistenza di dati contraddittori rispetto alle conclusioni poste a fondamento del diniego.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e irripetibilità nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
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