Revoca del riconoscimento per la gestione di corse ippiche: inammissibilità per difetto di interesse (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 344 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere deve essere concreto ed attuale e consiste nella possibilità di conseguire, attraverso il processo, un’utilità correlata ad una lesione diretta della posizione giuridica protetta. L’eventuale annullamento del provvedimento di revoca del riconoscimento per l’organizzazione di corse ippiche non giova al ricorrente che non sia destinatario di un vantaggio diretto e specifico, ma subisca solo un pregiudizio di mero fatto. Ove l’atto amministrativo consequenziale, che ridefinisce il calendario delle riunioni, non sia stato impugnato e sia divenuto inoppugnabile, il ricorso avverso l’atto presupposto è inammissibile per difetto di interesse. La giurisdizione amministrativa non assicura la generale legittimità dell’operato pubblico, ma tutela la situazione soggettiva del ricorrente correlata ad un bene della vita.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una scuderia e assegnatario di box per cavalli da corsa all’interno dell’Ippodromo di Trieste, ha impugnato il decreto del Direttore Generale del MASAF che ha revocato alla società di corse il riconoscimento per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’impianto per l’anno 2026. Il giudizio, originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio, è stato riassunto dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia a seguito di declinatoria di competenza. Il ricorrente lamentava la lesione del valore economico e funzionale dei box, asseritamente collegato alla permanenza dell’ippodromo nel circuito nazionale delle corse. La società controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, nonché l’erronea notificazione dell’atto di riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale, rilevando che l’eventuale caducazione giurisdizionale della revoca non avrebbe prodotto l’automatica riassegnazione delle corse all’ippodromo. L’utilità invocata dal ricorrente, consistente nella conservazione del valore produttivo dei box, sarebbe rimasta comunque insoddisfatta, poiché la società controinteressata avrebbe dovuto presentare una nuova istanza e la Direzione ministeriale avrebbe dovuto valutarla favorevolmente.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che il decreto n. 54090 del 4.2.2026, con cui le giornate di corse in calendario all’Ippodromo di Trieste sono state trasferite all’Ippodromo di Treviso, non è stato impugnato e i termini per farlo sono decorsi. Tale atto, ritualmente pubblicato, ha reso ormai intangibile il calendario delle corse al trotto. La mancata impugnazione dell’atto consequenziale, nel rispetto del principio di alternatività dei rimedi, priva di ogni utilità l’eventuale accoglimento del ricorso avverso l’atto presupposto.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non vantava alcun titolo di proprietà sui box occupati, ma ne era solo assegnatario in forza di un atto di durata annuale scaduto, senza clausola di tacita proroga. La Corte ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’interesse a ricorrere consiste nella concreta possibilità di perseguire un bene della vita attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, citando Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2022, n. 3 e Cons. Stato, V, 3 dicembre 2024, n. 9664.
La pronuncia ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.