Limiti dimensionali e ius postulandi nel giudizio di ottemperanza in appello (Cons. Stato n. 10082 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in appello la sospensione ex lege dei giudizi in corso non opera quando, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese e nessun nuovo debito sorgerà a carico dell’amministrazione: in tal caso viene meno la ratio della sospensione e il giudizio può essere definito. Il difetto di ius postulandi del difensore non iscritto all’albo dei cassazionisti è rilevabile d’ufficio, con il solo avviso in udienza ex art. 73, c. 3, c.p.a., e comporta l’estromissione dal fascicolo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello, non autorizzato, legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 13-ter, c. 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a., commisurata al contributo unificato in astratto dovuto, anche in caso di esenzione. Le spese del giudizio di ottemperanza si regolano compiutamente solo all’esito dell’avvenuta ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile, in materia di legge Pinto, la condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR Lazio aveva ordinato l’esecuzione della pronuncia civile.

Su istanza della parte che lamentava la perdurante inesecuzione, il TAR, con ordinanza collegiale, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo nelle more intervenuta la richiesta di ottemperanza. Quanto alle spese, ha escluso la liquidazione in ragione del carattere meramente ordinatorio del provvedimento, richiamando la possibilità di compensazione nei contenziosi seriali e l’avvenuta liquidazione in sede di sentenza di ottemperanza. Propone appello la parte soccombente, dolendosi del mancato regolamento delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la questione della sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, c. 12-bis e 12-ter, l. n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025. Il testo dispone la sospensione indistintamente per i giudizi in corso, e le ordinanze collegiali della Sezione n. 6811 e 6813 del 2025 ne hanno affermato l’applicazione anche alla sola statuizione sulle spese. Il Collegio ritiene tuttavia che la ratio della norma sia di concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti: dove, per valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde ragion d’essere. Nel caso di specie l’appello è inammissibile e comunque infondato, per la ragione più liquida.

Il Collegio rileva poi il difetto di ius postulandi di uno dei due difensori, non iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 22, c. 2, c.p.a. impone il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, e la disposizione è interpretata nel senso che il non cassazionista non può compiere alcuna attività processuale, neppure se affiancato da un cassazionista (CGARS n. 381 del 2025). La questione è rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza, trattandosi di questione collaterale e inerente allo status del difensore. Il Collegio dispone l’estromissione dal fascicolo e trasmette la sentenza al COA e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Analogo rilievo riguarda il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello: il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa per i giudizi di ottemperanza il limite in 30.000 caratteri, mentre l’atto ne presenta poco meno del doppio, senza alcuna autorizzazione. Trova applicazione l’art. 13-ter, c. 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a., di generale applicazione anche nei casi di esenzione dal contributo unificato, che rileva solo quale parametro di commisurazione. Quantificata la somma in una volta il contributo unificato dovuto per il giudizio di ottemperanza in appello, pari a euro 450, il Collegio ne ordina il versamento al bilancio dello Stato.

Nel merito, l’appello è infondato. Il giudizio di ottemperanza è vicenda dinamica che si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza, e solo allora è possibile un regolamento delle spese che tenga conto di tutte le attività svolte e di quelle già liquidate. L’ordinanza appellata ha definito il giudizio con attitudine al giudicato ed è quindi appellabile. Essa ha correttamente dato atto dell’avvenuta liquidazione delle spese con la sentenza di ottemperanza e ha compiuto una ragionevole valutazione complessiva; i minimi tariffari sono per il giudice solo parametro di orientamento, da cui può motivatamente discostarsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *