Inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di nomina del commissario ad acta (Cons. Stato n. 10081 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: la distinzione corre tra provvedimenti decisori, impugnabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., e provvedimenti ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, come tale non appellabili. L’ordinanza che reitera la nomina del commissario ad acta e chiarisce la platea dei soggetti nominabili ha natura ordinatoria e non decisoria. Ne consegue che essa non deve pronunciarsi sulle spese: solo i provvedimenti decisori, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 91 cod. proc. civ., recano statuizione sulle spese, salvo che la legge disponga diversamente, come in materia cautelare. Davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, a norma dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm.: l’attività processuale del difensore non cassazionista, anche se affiancato da un cassazionista, impone l’estromissione e la segnalazione all’Ordine e alla Procura.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una pronuncia del giudice civile che, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di un indennizzo. Instaurato il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Campania, il giudice amministrativo aveva ordinato l’esecuzione del giudicato civile. A fronte della perdurante inesecuzione, su istanza di parte, il TAR ha reiterato nei confronti dell’Amministrazione l’ordine di nominare un commissario ad acta con un’ordinanza collegiale che nulla ha disposto sulle spese di lite.

L’appellante ha impugnato tale ordinanza davanti al Consiglio di Stato, lamentando l’illegittimità del provvedimento per omessa pronuncia sulle spese e, in subordine, l’illegittimità di una lettura dello stesso nel senso di una compensazione implicita, disposta fuori dai casi tassativi di legge. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza, disciplinata dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025. Pur richiamando le ordinanze della Sezione n. 6811 e 6813 del 2025, che avevano letto la littera legis nel senso della sospensione indistinta di ogni fase e grado, il Collegio ritiene di non dover sospendere il processo. La ratio della sospensione è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti; tale ragione viene meno quando, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, sì che nessun nuovo debito insorge. Nel caso di specie l’appello è inammissibile e comunque infondato, e la causa può essere definita per la ragione più liquida.

In via preliminare il Collegio rileva il difetto di ius postulandi in capo a uno dei due difensori dell’appellante, non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La questione è rilevabile d’ufficio senza termine a difesa, essendo sufficiente l’avviso in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di questione collaterale e attinente allo status del difensore. Richiamata la regola dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm., pacificamente interpretata nel senso che i non cassazionisti non possono compiere alcuna attività davanti al Consiglio di Stato neppure se affiancati da un cassazionista, il Collegio dispone l’estromissione dal fascicolo del difensore che ha svolto attività processuali. L’esercizio del patrocinio in difetto della prescritta iscrizione è valutato anche sul piano deontologico e dell’esercizio abusivo della professione, con trasmissione della sentenza al COA e alla Procura competenti.

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello. Per i giudizi di ottemperanza di giudicati di giudici diversi da quello amministrativo, il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa il limite in 30.000 caratteri; l’atto ne presenta circa il doppio, senza alcuna autorizzazione richiesta né concessa. Ai sensi dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., la parte che supera i limiti senza autorizzazione è tenuta al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato. La previsione si applica anche ai casi di esenzione dal contributo, che non vale come autorizzazione a violare i limiti. Quantificata la somma in una volta il contributo unificato, pari a euro 450 ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ne ordina il versamento al bilancio dello Stato.

Nel merito, l’appello è inammissibile e comunque infondato. Non tutti i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza sono appellabili: la distinzione tra provvedimenti decisori e non decisori discende dall’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., che prevede l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali. L’ordinanza impugnata, che ha ribadito la necessità della nomina del commissario ad acta, è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Quanto all’omessa pronuncia sulle spese, il vizio non sussiste: solo i provvedimenti decisori devono statuire sulle spese, come si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ., mentre il regolamento delle spese per provvedimenti non decisori è previsto espressamente solo in materia cautelare. Il giudizio di ottemperanza è vicenda dinamica, conclusa solo con l’avvenuta ottemperanza, e solo in tale esito è possibile il regolamento delle spese. L’appellante è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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