Concessioni demaniali marittime, proroghe disapplicate e sorte delle opere (TAR Calabria n. 114 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, immediatamente applicabile, e vanno disapplicate dal giudice amministrativo. Superato il termine del 31 dicembre 2023, la concessione prorogata ex lege cessa di avere efficacia, con la conseguenza che l’eventuale annullamento dell’ordine comunale di rimozione delle opere non arreca alcuna utilità al concessionario: la domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le controversie sull’indennizzo per occupazione abusiva di bene demaniale appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto privatistico.

Il Fatto

La ricorrente esercisce uno stabilimento balneare su area demaniale marittima in forza di una concessione rilasciata nel 2010 e prorogata sino al 31 dicembre 2020, con limitazione dell’uso al periodo estivo. La Provincia, previo parere della Soprintendenza, ha respinto l’istanza di mantenimento delle strutture per l’intero anno; quel diniego è stato impugnato con separato ricorso, ancora pendente, nel quale la tutela cautelare è stata negata.

Il Comune ha poi ordinato la rimozione delle opere mantenute oltre il periodo consentito e il ripristino dello stato dei luoghi, determinando con separata nota l’indennizzo per l’occupazione abusiva. Entrambi gli atti sono stati impugnati davanti al TAR, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e l’erronea qualificazione dell’occupazione come ab origine senza titolo. L’amministrazione comunale non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio rileva d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione sulla nota che determina la misura dell’indennità. Le controversie sull’indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale spettano al giudice ordinario, perché attengono a un rapporto privatistico tra amministrazione e privato avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, non a un rapporto amministrativo. Il Tribunale richiama sul punto Cass. Civ., Sez. Un., n. 11988 del 2017, Cons. Stato, Sez. V, n. 4383 del 2018 e altre pronunce conformi, facendo salva la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009.

Quanto all’ordine di rimozione, il Tribunale ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. L’efficacia della concessione era fissata al 31 dicembre 2020 e non consta alcuna proroga disposta dal Comune. Le proroghe ex lege richiamate dalla ricorrente — art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018, in combinato con l’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, l’art. 3 l. n. 118/2022 e l’art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022 — devono essere disapplicate perché in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia (sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22; in precedenza 14 luglio 2016, cause C-458/14 e C-67/15).

Il Collegio aderisce all’interpretazione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze n. 17 e n. 18 del 2021, precisando che la loro persuasività non è pregiudicata dall’annullamento con rinvio disposto per ragioni processuali da Cass. Civ., Sez. Un., n. 32559 del 2023. Le norme di proroga automatica, quindi, non vanno applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione, e la disapplicazione colpisce anche la previsione più recente dell’art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022.

Superato il termine del 31 dicembre 2023, sino al quale l’Adunanza Plenaria aveva ritenuto di non far operare la disapplicazione, anche la concessione vantata dalla ricorrente ha cessato di avere efficacia. L’annullamento dell’ordine di rimozione non le recherebbe alcuna utilità, dovendo comunque lasciare libera l’area. La richiesta riunione con il ricorso pendente risulta perciò superflua. Le spese sono integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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