Stabilizzazione del personale Covid e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1008 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid, ove il percorso assunzionale si fondi sul mero riscontro dei presupposti indicati dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 e dalla legge n. 14/2023, senza espletamento di alcuna procedura comparativa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La pretesa azionata non investe il vizio di una procedura concorsuale, ma la mancata assunzione per erronea applicazione della legge. Il ricorso per motivi aggiunti che non contenga specifiche censure nella parte in diritto è inammissibile per violazione dell’art. 40 c.p.a., dovendosi escludere l’ingresso dei c.d. motivi intrusi.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale pubblicava un avviso per la ricognizione del personale in servizio durante l’emergenza Covid in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 e della legge n. 14/2023. I ricorrenti, dirigenti psicologi, partecipavano dichiarando di possedere i requisiti. Con delibera n. 1769 del 23.11.2023 l’Azienda approvava la proposta di assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti inseriti nell’allegato A, riservando a quanti ammessi al c.d. concorso riservato l’espletamento di procedure selettive.
I ricorrenti, collocati tra i soggetti da stabilizzare previa procedura selettiva, chiedevano il riesame della propria posizione. L’Azienda confermava il proprio operato con nota prot. n. 26578 del 21.12.2023. I ricorrenti impugnavano le determinazioni aziendali davanti al TAR, sostenendo il diritto alla stabilizzazione diretta e lamentando l’omessa indicazione di alcune informazioni sulla piattaforma telematica. Con motivi aggiunti impugnavano poi il successivo avviso pubblico prot. 165495 del 23.07.2024. Alcuni controinteressati eccepivano il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la riunione con altro giudizio pendente, richiamando il principio secondo cui la riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava dall’art. 70 c.p.a., e risponde a mere ragioni di economia processuale (Consiglio di Stato sez. V, 16 aprile 2024, n. 3463).
Nel merito, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La questione ruota attorno alla natura del percorso assunzionale: secondo il Collegio, oggetto di contestazione è un procedimento fondato sul mero riscontro dei presupposti di legge, senza alcuna procedura neppure latamente selettiva o concorsuale (TAR Sicilia, Palermo, IV, 7 dicembre 2023, n. 3636; TAR Palermo, sez. IV, 8 luglio 2024, n. 2156). L’avviso di stabilizzazione non prevedeva alcuna procedura comparativa: il personale è stato individuato in ordine alfabetico e senza attribuzione di punteggi.
La pretesa va quindi conosciuta dal giudice ordinario, poiché si lamenta non il vizio di una procedura concorsuale, ma la mancata assunzione per erronea applicazione della legge (TAR Catanzaro, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 351). Resta salva la riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per violazione dell’art. 40 c.p.a.. La norma impone l’esposizione partita dei fatti e dei motivi e sanziona con l’inammissibilità i motivi non formulati secondo lo schema legale. La funzione è di arginare i c.d. motivi intrusi, inseriti nelle parti dedicate al fatto, con il rischio di pronunce che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli (Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1076; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10981; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 2022, n. 3964; Consiglio di Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 113; TAR Napoli, sez. III, 25 luglio 2024, n. 4378).
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura avverso il provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità per genericità. Il Collegio compensa le spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia. Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione; i motivi aggiunti sono inammissibili per violazione dell’art. 40 c.p.a..
Nota della Redazione
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