Scissione societaria e limite unico di subingresso nelle concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 872 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di un’azienda comprensiva di uno stabilimento balneare, conseguente a un’operazione di scissione societaria, determina il passaggio del rapporto concessorio in capo a un soggetto giuridicamente diverso dall’originario concessionario. Tale vicenda integra un’ipotesi di subingresso rilevante ai sensi dell’art. 46 cod. nav., con la conseguenza che l’autorizzazione richiesta consuma il limite unico di trasferimento della concessione previsto dall’art. 11, comma 2, l.r. Puglia n. 17/2015. La norma regionale che predetermina in via generale il numero massimo di subingressi consentiti non viola l’art. 117 Cost., costituendo espressione delle competenze amministrative regionali in materia di demanio marittimo e non sconfinando nella disciplina riservata al legislatore statale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio di uno stabilimento balneare, aveva richiesto al Comune il rilascio del nulla-osta alla cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 46 cod. nav. e dell’art. 11, comma 2, l.r. 17/2015. La società era subentrata nel rapporto concessorio nel 2022, a seguito di un’operazione di scissione societaria dall’originaria titolare.
L’Amministrazione comunale rigettava l’istanza, ritenendo ostativo il limite di un solo subingresso previsto dalla legge regionale, ormai consumato dal trasferimento del 2022. La società impugnava il diniego, deducendo l’irrilevanza della scissione ai fini del computo del limite e l’illegittimità costituzionale della norma regionale per invasione della competenza legislativa statale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, osservando che l’art. 46 cod. nav. subordina il subingresso nel rapporto concessorio alla preventiva autorizzazione dell’autorità concedente, non configurandosi alcun effetto automatico in caso di trasferimento dei beni realizzati sull’area demaniale. La scissione societaria, ai sensi dell’art. 2506 cod. civ., comporta il trasferimento del patrimonio della società scissa a uno o più soggetti giuridici differenti, sicché il passaggio dell’azienda comprensiva dello stabilimento balneare in capo alla ricorrente ha determinato una successione a titolo particolare nel rapporto concessorio, rilevante ai fini del limite legale.
Il Collegio ha richiamato i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 157/2017, secondo cui la disciplina delle sostituzioni soggettive nel corso del rapporto concessorio attiene ad aspetti gestori rientranti nella competenza regionale. La previsione di limiti generali all’affidamento della concessione a terzi, operata in via normativa dal legislatore regionale, non integra un’illegittima ingerenza nelle materie della concorrenza e dell’ordinamento civile, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
I medesimi principi sono stati estesi all’art. 11, comma 2, l.r. Puglia n. 17/2015, ritenuto espressione delle prerogative amministrative regionali in materia di demanio marittimo. Il limite di un solo subingresso è stato qualificato come opzione regolatoria non manifestamente irragionevole, finalizzata a garantire concorrenza, trasparenza e imparzialità nell’assegnazione dei titoli demaniali.
Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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