Ottemperanza al giudicato sull’indennizzo ex legge n. 210/1992 e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1008 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una pronuncia che condanna il Ministero della salute a corrispondere l’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 deve essere integralmente eseguito dall’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’ente abbia fornito alcuna giustificazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., fissando un termine per l’esecuzione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato ad agire in luogo e vece dell’Amministrazione entro un ulteriore termine. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Bari, sezione Lavoro, con cui il Ministero della salute era stato condannato a corrispondergli l’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, secondo la VIII categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda fino all’effettivo soddisfo. La pronuncia era stata pubblicata il 14.6.2024 e notificata all’Amministrazione il 30.7.2024, anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Secondo il ricorrente il Ministero era rimasto inadempiente. L’Amministrazione si è costituita per resistere. Con ordinanza collegiale n. 814 del 2025 il Tribunale ha disposto l’acquisizione dell’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia della cui ottemperanza si controverte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto dell’azione: la sentenza della Corte d’appello è stata notificata al Ministero il 30.7.2024 ed è passata in giudicato, come risulta dal certificato del 17 giugno 2025 rilasciato dalla stessa Corte d’appello. È dunque integrato il requisito della certezza del giudicato richiesto dall’art. 114 cod. proc. amm..
Il Tribunale accerta poi il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che il Ministero abbia eseguito il giudicato. A fronte di ciò, rileva il Collegio, l’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza.
L’assenza di un motivo giustificativo dell’inadempimento fonda l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ordina al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’appello nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se antecedente.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Decorso inutilmente il termine principale, il commissario provvederà entro ulteriori trenta giorni all’esecuzione del giudicato in luogo e vece dell’ente. Il Collegio precisa che il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e recupero del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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