Accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 3301 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo esecutivo formatosi su una sentenza del giudice ordinario non venga eseguito dall’amministrazione obbligata. L’inottemperanza si accerta quando il creditore abbia notificato il titolo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine stabilito, e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Quando il Commissario sia un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa nel settore interessato, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, accreditandovi l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024.
Il titolo è stato notificato in data 19.12.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 22.04.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Il percorso argomentativo muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua notifica, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni. Il giudice amministrativo verifica che nessuno di questi elementi sia contestato e che l’obbligo sia rimasto ineseguito.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato per la sola sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta entro i sessanta giorni successivi, su comunicazione curata dal ricorrente.
Il Commissario ad acta è nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari avvalendosi, occorrendo, della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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