Ottemperanza al giudicato e carta docente su distrazione spese e legittimazione difensore (TAR Toscana n. 1008 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’ordine di esecuzione impartito all’Amministrazione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali distratte in favore del difensore con procura della parte vittoriosa. In virtù del provvedimento di distrazione si instaura, fra il difensore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il commissario ad acta nominato per l’ulteriore inadempienza provvede agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute su richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza. Il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta. Il Ministero intimato non si è costituito, nonostante la notificazione presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
L’ordine impartito consiste nel mettere a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Tribunale precisa tuttavia che tale ordine non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 93 cod. proc. civ.: per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Da ciò consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Sul punto il Collegio richiama Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva al decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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