DILA per impianto fotovoltaico non richiede il PIP: illegittimo il diniego comunale (TAR Puglia n. 1008 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici ricadenti in area idonea e riconducibili al regime della dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 28 del 2011 non sono subordinati all’adozione dei piani attuativi richiesti dalla pianificazione urbanistica. L’art. 6, comma 9-bis, ultimo inciso, del d.lgs. n. 28 del 2011, dettato per la procedura abilitativa semplificata, si applica analogicamente alla DILA, in ragione della comune ratio di liberalizzazione. All’amministrazione comunale non spetta alcun potere inibitorio sulla DILA, ma solo quello sanzionatorio in caso di contrasto con la disciplina edilizia. Il diniego fondato unicamente sul mero ripristino della legalità violata è illegittimo per difetto di ponderazione degli interessi. La motivazione integrativa addotta dall’ente in giudizio è inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune una DILA per realizzare, in area industriale D4, un impianto fotovoltaico di potenza pari a 963,6 kW. Il responsabile del settore, con provvedimento del 22.04.2024, denegava la dichiarazione, richiamando l’art. 51, comma 1, delle N.T.A. al P.R.G. e la necessità di uno strumento urbanistico attuativo esteso all’intero comparto. Il diniego era preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

La società impugnava il diniego e la nota presupposta davanti al TAR Puglia, deducendo l’illegittimità del provvedimento per la sola mancanza del P.I.P. e l’irrazionalità della pretesa, non richiesta nemmeno per la P.A.S.. Costituitosi il Comune, che in giudizio introduceva anche l’asserita inidoneità dell’area, all’udienza camerale la ricorrente rinunciava alla cautelare e la causa giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. L’atto impugnato si fonda esclusivamente sulla violazione dell’art. 51, comma 1, delle N.T.A., che assoggetta gli interventi nei comparti a destinazione produttiva alla formazione di un piano attuativo. La violazione contestata attiene quindi alla sola mancanza del P.I.P., non essendo l’area stata messa in discussione nel provvedimento.

Al caso si applica la disciplina della DILA di cui all’art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, in forza dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 17 del 2022. Tale regime, per gli impianti in aree idonee, non impone valutazioni ambientali e paesaggistiche né l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati. È sufficiente la dichiarazione accompagnata dalla relazione di un progettista abilitato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, per gli interventi soggetti a DILA, non è prevista alcuna fase di controllo successivo e non trova applicazione l’art. 19 della legge n. 241 del 1990. All’amministrazione residua il solo potere sanzionatorio. Il diniego, quindi, non può reggersi su un potere inibitorio inesistente; neppure lo si potrebbe qualificare come autotutela impropria, mancando i presupposti dell’art. 21-nonies e ogni comparazione degli interessi in gioco.

Il Tribunale argomenta, inoltre, l’applicabilità analogica dell’art. 6, comma 9-bis, ultimo inciso, del d.lgs. n. 28 del 2011, che consente l’edificazione diretta degli impianti anche quando la pianificazione richieda piani attuativi. La norma, dettata per la P.A.S., risponde alla medesima ratio di liberalizzazione della DILA e si applica ex art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale. La scarna motivazione del diniego è dunque illegittima.

Restano estranee al giudizio le questioni sull’inidoneità dell’area: costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione, non emergendo né dall’atto impugnato né dagli atti istruttori. Il ricorso è accolto, con assorbimento del secondo motivo, annullamento del provvedimento e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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