Ottemperanza per somme e decorrenza della penalità di mora (TAR Puglia n. 1447 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso volto all’esecuzione del giudicato di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ordina l’adempimento entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche per le obbligazioni pecuniarie, assolvendo a una funzione sanzionatoria e non risarcitoria. Detta penalità, ai sensi dell’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittima di un danno da emotrasfusione, aveva ottenuto dal giudice del lavoro di Trani la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bari. Il giudicato era stato notificato per l’esecuzione, ma l’amministrazione era rimasta inadempiente oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del ministero al pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato la formazione del giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ravvisando la sussistenza della condizione di procedibilità del ricorso. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, pagando le somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure del Ministero della Salute, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono costituire legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha richiamato il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’istituto ha finalità sanzionatoria, ed ha applicato la novella di cui all’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Tale disposizione ha espressamente stabilito che la penalità è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro e che non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.
La Corte ha quindi quantificato la penalità in misura pari al tasso legale di interesse, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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