Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 14291 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso per il quale la parte ricorrente abbia dichiarato, con atto depositato nel fascicolo di causa, di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse determina la definizione del giudizio senza una pronuncia nel merito, con possibilità di compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto di causa.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato una pluralità di atti concernenti la procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto del Ministero della Salute e i provvedimenti regionali e aziendali conseguenziali. Il giudizio traeva origine da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 18 giugno 2026, una dichiarazione con la quale ha espresso la volontà di non avere più interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione integra la fattispecie del sopravvenuto difetto di interesse, che determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La norma citata configura l’improcedibilità come causa di definizione del giudizio per ragioni processuali, senza necessità di esaminare le censure dedotte nel merito. Il giudice amministrativo ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, assorbendo ogni questione relativa ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere prospettati dalla società.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, motivando tale statuizione con riferimento alla peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali che hanno formato oggetto di causa, nonostante l’esito processuale derivi da una scelta unilaterale della parte ricorrente.
La decisione si inserisce nel contesto di un contenzioso complesso relativo alla responsabilità delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa, caratterizzato da articolate questioni interpretative e dalla presenza di numerosi atti presupposti e consequenziali.
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Nota della Redazione
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