Appello avverso ordinanza di sostituzione del commissario ad acta è inammissibile (Cons. Stato n. 10090 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: solo quelli decisori, dotati di attitudine al giudicato, e non quelli ordinatori o istruttori, privi di immediata portata lesiva. L’ordinanza che dispone la sostituzione del commissario ad acta è provvedimento ordinatorio e non è impugnabile ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. Solo i provvedimenti decisori devono recare la statuizione sulle spese, per il combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto, senza preventiva autorizzazione, legittima l’applicazione della sanzione processuale anche nei giudizi esenti dal contributo unificato.

Il Fatto

I ricorrenti agivano innanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza a una pronuncia del giudice civile che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo. Il TAR aveva accolto e nominato un commissario ad acta. A fronte della perdurante inerzia, la parte presentava istanza qualificata come reclamo. Con ordinanza collegiale n. 8716/2025 il TAR disponeva la sostituzione del commissario ad acta e compensava le spese, motivando sulla asserita notorietà del ritardo nell’adempimento.

I ricorrenti appellavano deducendo l’erroneità della compensazione, in quanto fondata su ragioni estranee ai casi tassativi di legge. Il Ministero della Giustizia non si costituiva. La causa passava in decisione all’udienza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione del processo ex art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025. La ratio della sospensione è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere a un debito esistente. Se, per valutazione prospettica, il giudizio è destinato al rigetto e nessun nuovo debito insorge, la ragione della sospensione viene meno e la causa può essere definita.

Il Collegio rileva poi il difetto di ius postulandi: uno dei due difensori dell’appellante non è iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, come impone l’art. 22, comma 2, cod. proc. amm.. La questione è rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Poiché il difensore ha compiuto attività processuali, se ne dispone l’estromissione dal fascicolo e la trasmissione della sentenza al COA di Napoli e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Il Collegio accerta altresì il superamento dei limiti dimensionali: l’appello conta circa il doppio dei 30.000 caratteri fissati dal d.P.C.S. n. 167/2016 per i giudizi di ottemperanza. Non risulta autorizzazione alcuna. Ai sensi dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm. il Collegio applica la sanzione nella misura pari a una volta il contributo unificato, quantificato in euro 450. L’esenzione dal contributo non costituisce autorizzazione a violare i limiti.

Nel merito, l’appello è inammissibile e comunque infondato. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti decisori. L’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Irrilevante il nomen iuris di “reclamo” usato dalla parte: il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia.

Quanto alle spese, l’ordinanza appellata, non avente natura decisoria, non doveva pronunciarsi sul loro regolamento. La mancata statuizione è corretta, ancorché per ragioni diverse da quelle espresse dal TAR. Il Collegio richiama l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 91 cod. proc. civ., nonché le ordinanze Cons. Stato n. 7591 del 2025 e n. 7260 del 2025. L’appello è dichiarato inammissibile e respinto, con condanna dell’appellante alla sanzione di euro 450.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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