Verifica di assoggettabilità a VIA e rinnovo autorizzazione discarica (TAR Valle d’Aosta n. 38 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti deve essere condotta valorizzando la natura sostanziale dell’istanza, anche laddove la documentazione tecnica contenga errori nella indicazione di codici EER relativi a sostanze pericolose, ove gli stessi non risultino presenti nei precedenti atti autorizzatori e il progetto sia rimasto invariato. L’errata inclusione di tali codici non determina, di per sé, l’inaffidabilità dell’istruttoria, quando la corretta qualificazione dell’istanza in termini di rinnovo escluda in radice l’ampliamento delle tipologie di rifiuti trattati. La mancata effettuazione della valutazione di incidenza (VINCA) nell’ambito della verifica di assoggettabilità non rende illegittimo il provvedimento, ove la stessa sia stata espressamente richiesta nel successivo procedimento autorizzatorio. Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti non si applica ratione temporis alle istanze di rinnovo presentate prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
Il Comune di Jovençan impugnava il provvedimento dirigenziale con cui la Regione autonoma Valle d’Aosta aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA del progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti sita in località Pompiod, nel Comune di Aymavilles, di cui era titolare la società Ulisse 2007 s.r.l., subentrata alla Monte Bianco Spurghi s.a.s. La società interveniva ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire del Comune ricorrente.
Nelle more del giudizio, la Regione adottava un provvedimento di conferma della non assoggettabilità a VIA, precisando che l’indicazione di due codici EER relativi a sostanze pericolose, contenuta nell’istanza, era frutto di un errore e che gli stessi sarebbero stati stralciati nella successiva fase autorizzatoria. Avverso tale atto il Comune proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla legittimazione ad agire del Comune, deve riconoscersi la sussistenza di un interesse qualificato dell’ente locale, quale ente esponenziale della comunità direttamente esposta ai potenziali effetti negativi dell’impianto, a censurare le determinazioni regionali in materia di localizzazione e autorizzazione di impianti di smaltimento rifiuti. In riferimento all’interesse ad agire, correttamente il ricorrente censura la non assoggettabilità, atteso che la determinazione di assoggettamento è definitiva e non impugnata.
Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente il primo e il quinto motivo, relativi al difetto di istruttoria. La presenza nella documentazione progettuale di due codici EER relativi a sostanze pericolose non presenti nella precedente autorizzazione non inficia la correttezza del provvedimento. La Corte ha valorizzato che il progetto fosse rimasto invariato rispetto a quello autorizzato e che l’istanza fosse effettivamente finalizzata al rinnovo, senza ampliamento delle tipologie di rifiuti. L’errore materiale, non rilevato in prima battuta, è stato chiarito dal successivo provvedimento di conferma, che ha disposto lo stralcio dei codici, senza che ciò possa determinarne l’annullamento. Tali elementi assumono rilievo secondario rispetto alla corretta qualificazione dell’istanza, che esclude in radice l’ampliamento dei rifiuti trattati.
Quanto alla dedotta violazione della disciplina sulla VINCA, il TAR ha rilevato che la Struttura competente per la biodiversità, pur non ritenendo necessaria la VIA, aveva espressamente richiesto la sottoposizione del progetto a procedura di screening di incidenza nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Tale circostanza impedisce di ritenere il provvedimento impugnato lesivo della normativa di tutela dei siti Natura 2000.
In riferimento al terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la verifica di assoggettabilità è connotata da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi macroscopici e manifesti. Nel caso di specie, la valutazione regionale risulta basata su un’analitica istruttoria e su specifiche indicazioni da osservare in sede autorizzatoria, con ciò escludendosi la dedotta illogicità manifesta e il difetto di motivazione. Quanto al cumulo degli impatti, la documentazione progettuale ha espressamente escluso effetti cumulativi con altri impianti.
Infine, il quarto motivo è stato respinto in applicazione della regola di diritto intertemporale di cui all’art. 5 della legge regionale n. 4/2022, in base alla quale il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti si applica alle istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore. L’istanza di rinnovo in esame, presentata nel 2020, resta soggetta al piano previgente.
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Nota della Redazione
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