Riparto seggi “circoscrizione orfana”: ripartenza dalla prima graduatoria, no scorrimento in continuità (TAR Puglia n. 545 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia elettorale, le disposizioni che regolano il calcolo dei voti non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto, pena l’introduzione di criteri matematici diversi da quelli valutati dal legislatore. L’assegnazione dei seggi avviene sulla base di un procedimento unitario, le cui fasi sono concatenate: individuata la circoscrizione priva di seggi (cd. circoscrizione orfana) e assegnatole un seggio, constatato che tutte le posizioni della graduatoria hanno già dato luogo ad assegnazione, l’attribuzione degli ulteriori seggi residuali ricomincia dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria, non dalla circoscrizione successiva a quella orfana. La tesi dello scorrimento “in continuità” introdurrebbe un fattore casuale, dipendente dalla collocazione non predeterminabile della circoscrizione orfana.

Il Fatto

A seguito delle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, un candidato della lista “Fratelli d’Italia” nella circoscrizione di Bari impugnava le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti. Il ricorrente deduceva che, nella ripartizione dei seggi residui spettanti al gruppo di liste “Fratelli d’Italia”, l’Ufficio Centrale Regionale aveva erroneamente attribuito due seggi alla circoscrizione di Barletta-Andria-Trani (BAT), anziché uno alla BAT e uno a quella di Bari. Ad avviso del ricorrente, l’attribuzione del seggio alla circoscrizione rimasta priva di seggi (cd. orfana) avrebbe dovuto proseguire, secondo lo scorrimento progressivo della graduatoria dei voti residuati, a partire dalla circoscrizione immediatamente successiva in graduatoria, ossia Bari. Il ricorrente sollevava altresì eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di proporzionalità della rappresentanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione dell’UCR e coerente con la lettera dell’art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), della legge n. 108/1968, come novellata dalla legge Regione Puglia n. 2/2005 e successive modifiche. La norma prevede che, dopo l’assegnazione alla circoscrizione orfana, qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo ad assegnazione di seggi, l’attribuzione degli ulteriori seggi abbia nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Il Collegio ha richiamato il principio del concatenamento del procedimento elettorale, affermato da Cons. St., sez. II, n. 5618 del 2021, secondo cui ogni fase del riparto trova fondamento nelle precedenti e costituisce presupposto indefettibile per le successive. La sentenza ha evidenziato che la tesi dello scorrimento “in continuità”, sostenuta dal ricorrente, era stata già accolta dal TAR Puglia per le elezioni del 2020, ma era stata riformata in appello proprio dal Consiglio di Stato, che aveva statuito la ripartenza dalla prima circoscrizione della graduatoria. Il Collegio ha inoltre richiamato Cons. St., Ad. plen., n. 13 del 1997 e Cons. St., sez. V, n. 3048 del 2016, per il principio dell’inammissibilità di interpretazioni che superino la lettera della legge in materia di meccanismi matematici elettorali. Quanto alla questione di costituzionalità, il TAR ha ritenuto che il sistema elettorale pugliese, per quanto opinabile, risponda a una logica intrinseca di valorizzazione della presenza territoriale e non risulti manifestamente irragionevole, alla luce dell’ampia discrezionalità del legislatore in materia. Essendo la circoscrizione di Bari posizionata in coda alla graduatoria (0,31% contro lo 0,56% della BAT), la corretta applicazione del sistema non altera ma rispetta la pedissequa applicazione della legge regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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