Cornici decorative e verde artificiale sulla facciata sono edilizia libera (TAR Calabria n. 1001 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apposizione di cornici decorative e di piante artificiali a contorno di finestre esistenti, senza alterazione di sagome, dimensioni e posizione delle stesse, non integra modifica del prospetto e non è riconducibile alla ristrutturazione edilizia. L’intervento va qualificato come manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e costituisce attività di edilizia libera, per la quale non è richiesto alcun titolo edilizio. La modifica del prospetto assume rilievo edilizio autonomo solo in presenza di aperture di nuove finestre, chiusura o spostamento di quelle preesistenti, apertura di nuove porte di ingresso o trasformazione di vani finestra in porte-finestre. Trattandosi di manutenzione ordinaria, l’intervento è esente anche da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, pur in zona vincolata. Il conflitto di interessi del responsabile del procedimento non può essere presunto, ma deve essere provato in concreto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato per civile abitazione, presentava una CILA per lavori di manutenzione straordinaria leggera, consistenti nella spicconatura dell’intonaco ammalorato, nel rifacimento delle finiture e nella posa di una cornice decorativa con piante artificiali a contorno delle finestre esistenti.
Dopo un sopralluogo che accertava una modifica del prospetto sud, il Comune adottava un’ordinanza di sospensione dei lavori, negava l’accesso agli atti e intimava il ripristino dello stato dei luoghi. Seguiva l’irrogazione di una sanzione amministrativa e la notifica del relativo verbale. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo conflitto di interessi, violazione di legge ed eccesso di potere, e chiedeva l’ostensione dei documenti ex art. 116 c.p.a.. Con motivi aggiunti censurava, per illegittimità derivata, la nota di riscontro alla richiesta di revoca e la relazione di accertamento di inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’irritualità della sola memoria “di replica” depositata dal Comune, tardivamente rispetto all’udienza pubblica. La facoltà di replica presuppone l’esercizio della correlata facoltà di memoria difensiva nel termine di trenta giorni, e non può dilatare i termini di legge, come già affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 424 del 2026 e dalla Sez. IV n. 7018 del 2025.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Non sussiste violazione dell’art. 78 T.U.E.L. né dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, poiché non emerge correlazione tra i rapporti precedenti, riguardanti altre fattispecie e persona terza, e gli atti impugnati. Il conflitto di interessi non può essere predicato in astratto, ma va accertato in concreto sulla base di prove specifiche della compromissione oggettiva o soggettiva della funzione pubblica.
Fondati sono invece il secondo e il terzo motivo, come ripresi nei motivi aggiunti. Dalla documentazione fotografica non contestata emerge che il fabbricato conserva le caratteristiche originarie e che i lavori contestati rientrano nella manutenzione ordinaria definita dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. Si tratta quindi di attività di edilizia libera che, anche in zona sottoposta a vincolo, non richiede l’autorizzazione paesaggistica ex art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, né incontra limiti della normativa antisismica, non essendovi variazione strutturale.
Il Collegio ricostruisce la nozione di prospetto: attengono ad esso gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico-architettonica dell’edificio, realizzati su facciata o pareti esterne senza superfici sporgenti. La modifica costituisce intervento autonomo riconducibile alla ristrutturazione edilizia solo in presenza di apertura di nuove finestre, chiusura o spostamento di quelle preesistenti, apertura di nuove porte o trasformazione di vani finestra in porte-finestre, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 700 del 2025. Non rientra in tale nozione ciò che si concretizza nel rinnovamento delle finiture, come affermato da TAR Campania, Sez. VIII, n. 1798 del 2020.
Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata a posare una cornice decorativa con piante artificiali a contorno di finestre rimaste inalterate, opera di ripristino o mero abbellimento che non altera il prospetto. Ne segue la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, con assorbimento della domanda di accesso, essendo stata la relazione di sopralluogo prodotta dal Comune. Gli atti impugnati sono annullati, con condanna dell’Ente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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