Inappellabile l’ordinanza che dichiara la sospensione legale del processo (Cons. Stato n. 10091 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze con cui il giudice amministrativo sospende il processo sono appellabili, ai sensi dell’art. 79, comma 3, cod. proc. amm., soltanto quando siano state emesse ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., cioè per pregiudizialità rispetto ad altro processo. La sospensione disposta direttamente dalla legge non rientra in quel perimetro: il provvedimento che la dichiara ha carattere meramente dichiarativo di un effetto legale e non è impugnabile. Fa eccezione il caso di errore o travisamento dei presupposti della sospensione legale, che può in astratto giustificare l’appello. La sospensione dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001 è generalizzata e prescinde dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento e dalla volontà del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso nel 2024 un giudizio di ottemperanza davanti al TAR Campania per ottenere l’esecuzione di un decreto del giudice ordinario, emesso anteriormente al 31.12.2021, che aveva liquidato somme per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001.
Il TAR, con ordinanza collegiale n. 00159/2025, aveva disposto la sospensione ex lege del procedimento in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024, nel testo vigente alla data dell’ordinanza. Il ricorrente ha proposto appello, assumendo l’appellabilità del provvedimento e l’insussistenza dei presupposti della sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso verbalizzato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una questione di rito relativa all’ammissibilità dell’appello. La soluzione è netta: l’appello è manifestamente inammissibile.
La ragione sta nel combinato disposto dell’art. 79, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 295 cod. proc. civ.. Solo le ordinanze di sospensione emesse ai sensi di quest’ultima norma sono appellabili, e l’art. 295 cod. proc. civ. disciplina esclusivamente la sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità di altri processi. Restano fuori i casi di sospensione previsti direttamente dalla legge, come affermato da Cass., Sez. Un., n. 14670 del 2003. Nel caso concreto la sospensione deriva dalla legge, sicché il provvedimento ha efficacia solo dichiarativa.
Il Collegio esclude anche che ricorra un errore o travisamento di fatto, cioè una sospensione ex lege disposta fuori dai propri presupposti, evenienza che in astratto potrebbe giustificare il rimedio dell’appello secondo Cass., Sez. Un., n. 21763 del 2021, Cass., Sez. VI, n. 9057 del 2021 e Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 2024. La fattispecie ricade infatti pienamente nella previsione normativa, trattandosi di somme liquidate fino al 31.12.2021.
La Corte sottolinea che la sospensione è generalizzata e opera a prescindere dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento, dalla documentazione già presentata e dalla volontà del creditore di avvalersi della facoltà di rinnovo della domanda. La sospensione va messa in relazione alla possibilità di rinnovare la domanda e all’impegno dell’Amministrazione a pagare entro sei mesi dalla formalizzazione, secondo quanto già osservato da Cons. Stato, Sez. III, n. 6246 del 2025.
Il Collegio ritiene infine non sospetta di incostituzionalità la disposizione, anche nel testo novellato del 2025, perché la sospensione legale ha giustificazione oggettiva e razionale, è circoscritta temporalmente e non impone oneri sproporzionati al creditore. La proposizione di un rimedio non previsto dalla legge giustifica la condanna alle spese, liquidate in euro 500 onnicomprensivi.
Nota della Redazione
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