Contributi FUS, controinteressati i beneficiari e notifica del ricorso (Cons. Stato n. 10097 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il controinteressato si individua attraverso la compresenza di un elemento formale, dato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, costituito dall’interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato dal ricorrente. Nei procedimenti per l’assegnazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo, i soggetti ammessi al beneficio sono controinteressati necessari rispetto al ricorso dell’operatore escluso, ove le risorse siano predeterminate e l’ammissione di un ulteriore beneficiario riduca il quantum distribuibile agli altri. Il ricorso proposto senza notifica ad almeno uno di essi è inammissibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, cod. proc. amm. Le censure avverso la valutazione delle domande attengono a profili di discrezionalità tecnica e non superano il vaglio di manifesta erroneità o illogicità.

Il Fatto

Un’impresa individuale esercente attività di organizzazione di spettacoli circensi presenta domanda di ammissione ai contributi FUS per il triennio 2022-2024, ambito “Imprese di produzione di circo – Prime istanze triennali”, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.m. 27 luglio 2017. Il Ministero della Cultura la esclude per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa di 10 punti, riconoscendole un punteggio di 8,6; un successivo decreto approva l’elenco dei soggetti ammessi, nel quale l’impresa non figura.

L’impresa impugna i decreti davanti al TAR Lazio, che rileva d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e, con sentenza breve, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Propone appello, chiedendo la riforma previa tutela cautelare; la domanda cautelare è respinta.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la qualificazione degli altri partecipanti come controinteressati, sostenendo che non esisterebbe un numero massimo di destinatari né un quantum massimo erogabile, con conseguente assenza di un interesse opposto. Il Collegio ritiene la doglianza priva di pregio e conferma la statuizione di inammissibilità.

Il Consiglio di Stato richiama la nozione consolidata, ribadita da Cons. Stato, sez. VI, n. 7544 del 2023: servono insieme l’elemento formale e quello sostanziale. Sul piano formale i soggetti ammessi erano agevolmente individuabili nell’elenco contenuto nell’art. 1 del decreto direttoriale n. 414 del 23 giugno 2022, anch’esso impugnato. Sul piano sostanziale, nella prospettiva ex ante propria della verifica della legittimazione a contraddire, essi sono portatori di un interesse opposto alla ricorrente e volto alla conservazione degli atti gravati.

La Corte fonda quest’ultimo profilo sulla limitatezza delle risorse, emergente dalla relazione ministeriale depositata in primo grado e rimasta sostanzialmente incontestata: l’ammissione di un ulteriore beneficiario ridurrebbe il quantum distribuibile agli altri operatori già ammessi (nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, n. 1889 del 2017). Il meccanismo dell’art. 5, comma 10, del d.m. 27 luglio 2017 conferma il carattere ripartito del contributo, calcolato moltiplicando il valore finanziario per punto per i punti attribuiti. L’entità dello stanziamento è stata poi concretamente determinata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo d.m., con decreto direttoriale n. 215 del 26 maggio 2022, che ha fissato in 1.012.000,00 euro l’importo complessivo per il settore.

Il secondo motivo, ripropositivo dell’unica censura di primo grado, è dichiarato infondato solo per completezza: le doglianze attengono a profili valutativi espressione di discrezionalità tecnica e non evidenziano manifesta erroneità o illogicità del giudizio ministeriale. L’appello è respinto con conferma della sentenza; le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *