Inammissibile l’appello avverso il provvedimento ordinatorio del giudice dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 10096 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, mentre restano sottratti al gravame quelli ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. È pertanto inammissibile l’appello avverso la sentenza che, nel giudizio di ottemperanza, si limiti a reiterare l’ordine di nomina del commissario ad acta, a prescindere dal nomen iuris di “sentenza” o di “reclamo” adottato dalle parti. Il provvedimento non decisorio non deve pronunciarsi sulle spese, e la relativa omissione va confermata anche per ragioni diverse da quelle del primo giudice.

Il Fatto

Il ricorrente agiva in sede di ottemperanza davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile che aveva riconosciuto, ai sensi della c.d. legge Pinto, un indennizzo per irragionevole durata del processo. Dopo una prima sentenza di ottemperanza, l’interessato lamentava la perdurante inerzia dell’Amministrazione e qualificava la propria istanza come “reclamo“.

Il TAR accoglieva il reclamo, reiterando l’ordine di nomina del commissario ad acta, e dichiarava irripetibili le spese, ascrivendo l’inerzia del Ministero all’attività di riorganizzazione per lo smaltimento delle liquidazioni arretrate. Propone appello il solo punto relativo alla declaratoria di irripetibilità delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione ex lege del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in legge n. 148/2025, sospende i giudizi di ottemperanza in corso, ma la relativa ratio è concedere all’Amministrazione il tempo di adempiere ai propri debiti. Ove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio sia destinato a chiudersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde ragion d’essere; il giudizio può quindi essere definito per la ragione più liquida.

Il Collegio rileva poi il difetto di ius postulandi in capo a uno dei due difensori, non iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm., il ministero del cassazionista è obbligatorio e gli avvocati non abilitati non possono compiere alcuna attività, neppure se affiancati da un cassazionista. La questione è rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.; il difensore viene estromesso dal fascicolo e la sentenza è trasmessa al COA e alla Procura per le valutazioni di competenza.

Rilevato anche lo sforamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello, il Collegio applica l’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm.: la parte che superi i limiti senza autorizzazione è tenuta a una somma parametrata al contributo unificato. L’esenzione dal contributo non è autorizzazione a violare i limiti e il parametro va assunto in astratto; la misura è determinata in euro 450, da versarsi al bilancio dello Stato.

Nel merito, l’appello è inammissibile e comunque infondato. Distinguendo tra provvedimenti decisori e non decisori, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato, pur formalmente una sentenza, ha sostanza ordinatoria e non è appellabile. Il “reclamo” ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che giustifica un incidente di esecuzione. Quanto alle spese, solo i provvedimenti decisori devono pronunciarsi: la loro omissione va confermata, ancorché per ragioni diverse, rimandando il regolamento all’avvenuta ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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