Revoca del chiosco per affitto d’azienda e termini del procedimento (TAR Lazio n. 780 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo che autorizza l’installazione di un manufatto precario di supporto alla balneazione, con funzione di chiosco-ristoro, cumula in sé gli estremi della concessione di suolo pubblico e del titolo edilizio. La prescrizione che impone la gestione diretta da parte del titolare nominale, con divieto di trasferimento a terzi, tutela l’interesse pubblico a evitare rendite di posizione e speculazioni sul bene demaniale. La stipula di un contratto di affitto d’azienda sull’intera impresa, comprensiva delle strutture e degli impianti destinati all’attività autorizzata, integra violazione del vincolo di esclusività e giustifica la revoca. I termini di conclusione del procedimento amministrativo hanno natura ordinatoria, ove non dichiarati perentori, e il loro superamento non determina l’invalidità dell’atto finale.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di una autorizzazione rilasciata dal Comune per l’installazione di un manufatto precario destinato a chiosco-ristoro stagionale. Nel marzo 2020 il Comune ha dichiarato la decadenza del titolo, estendendo la perdita di efficacia a ogni atto dipendente dalla concessione. L’atto è stato notificato il 13 marzo 2020.

Avverso il provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso principale, notificato l’8 maggio 2020, articolando nove censure. Ha poi depositato motivi aggiunti, notificati il 2 luglio 2020, con i quali ha contestato la prescrizione che impone la gestione diretta del manufatto. Il Comune si è costituito, resistendo su ogni profilo. All’udienza il Collegio ha dato avviso alle parti del rilievo d’ufficio di una possibile causa di irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti. L’atto di revoca era stato notificato il 13 marzo 2020 e il termine decadenziale di sessanta giorni scadeva il 12 maggio 2020. Il ricorso principale è stato notificato entro quel termine, mentre i motivi aggiunti sono stati proposti il 2 luglio 2020.

La ricorrente ha sostenuto che il termine fosse ancora in corso, ma l’affermazione non è conforme al vero, essendo la notifica intervenuta appena quattro giorni prima della scadenza. Solo la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, di fatto o di diritto, può giustificare la posposizione del termine. Non basta una più approfondita valutazione di un atto già esaustivamente conosciuto, trattandosi di un dato meramente psicologico che pregiudicherebbe la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive. I motivi aggiunti sono pertanto dichiarati irricevibili.

Passando al ricorso principale, il Collegio esclude il dedotto difetto di motivazione. La previsione che estende la decadenza agli atti collegati non individua alcun provvedimento puntualmente colpito, sicché quella clausola resta priva di autonoma lesività. Il riferimento per relationem ad altri atti è ammissibile, purché gli stessi siano indicati e accessibili, non essendo necessaria l’allegazione materiale.

Quanto al superamento dei termini procedimentali, il Collegio richiama il principio per cui i termini del procedimento sono ordinatori, ove non espressamente dichiarati perentori dalla legge. Il loro rispetto resta nell’area degli obblighi di comportamento e non incide sulla validità dell’atto. Ne deriva l’infondatezza delle censure fondate sull’asserito effetto automaticamente invalidante del ritardo.

Nel merito, il titolo autorizzativo cumula la concessione di suolo pubblico e il titolo edilizio. La prescrizione che impone la gestione diretta del manufatto mira a evitare rendite di intermediazione e speculazioni. Il contratto concluso con la società cooperativa ha a oggetto l’intera azienda, non un semplice ramo, e l’art. 1615 c.c. esclude in radice che la ricorrente conservasse la gestione dell’attività. La presenza occasionale presso il chiosco non è indice di stabile preposizione. La dedotta carenza di una clausola espressiva è considerata capziosa, e la censura sull’affidamento è rigettata, poiché i pregressi rapporti della cooperativa con l’ente attengono al pagamento del canone e non alla titolarità del titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1615 c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 1615 c.c.

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