Ottemperanza del giudicato e carta docente commissario ad acta per Ministero inadempiente (TAR Veneto n. 1431 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione a un facere specifico è azionabile con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo l’azione limitata ai provvedimenti del giudice amministrativo. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica del medesimo, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’amministrazione che non provi l’adempimento è tenuta a conformarsi al dictum entro il termine fissato dal giudice. La nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela, e non integra di per sé il presupposto per la comminatoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’ente debitore.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma prevista, secondo i criteri dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e del d.P.C.M. attuativo. La sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva; è stata notificata in copia conforme all’amministrazione il 28 luglio 2025.
Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo di ordinare l’adozione degli atti esecutivi, di fissare un termine per provvedere e di nominare un commissario sostitutivo. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Sul piano dei presupposti, il Tribunale verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 22 dicembre 2025; risulta inoltre avvenuta la notifica al Ministero e maturato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio affronta poi il profilo dell’azionabilità del titolo. Il provvedimento da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato: ciò non ne impedisce l’attuazione in sede di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. abilita il rimedio proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma dovuta per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Quanto alla richiesta di comminatoria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ravvisa, allo stato, i presupposti, proprio in ragione dell’avvenuta nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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