Quote latte, illegittimità caducante degli atti di riscossione dopo l’annullamento del prelievo (TAR Lombardia n. 100 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento, in corso di causa, degli atti di accertamento del prelievo supplementare sulle quote latte determina l’illegittimità caducante della cartella di pagamento e dell’intimazione che su di essi si fondano, non potendo l’agente della riscossione azionare un credito il cui presupposto sia venuto meno. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea integra, however, un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, con la conseguenza che l’omessa impugnazione nel termine di decadenza rende l’atto inoppugnabile. La sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia che hanno accertato l’incompatibilità della disciplina nazionale non consente di rimettere in discussione l’atto ormai definitivo, salvo l’esercizio dell’autotutela doverosa. Il credito da prelievo non ha natura tributaria e non è soggetto alla decadenza biennale dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973; la prescrizione è decennale, con sospensione nei periodi di legge. È infine inammissibile, per difetto di giurisdizione, la censura che investa l’iscrizione ipotecaria in profili estranei al titolo del credito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, impugna la cartella di pagamento notificatagli nel settembre 2021 per oltre un milione e quattrocentomila euro, riferita al prelievo supplementare delle campagne 1995/96-2008/09. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti impugna poi l’intimazione di pagamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’iscrizione ipotecaria stessa, quest’ultima gravante sull’abitazione e sull’autorimessa.
Nel corso del giudizio intervengono numerosi giudicati di annullamento delle singole imputazioni di prelievo. Per la sola annata 2008/09 i ricorsi proposti avverso l’imputazione sono stati invece dichiarati perenti con decreti non opposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’esito del contenzioso sulle singole campagne. Per le annate dal 1995/96 al 2007/08 constano giudicati di annullamento delle imputazioni presupposte, pronunciati dal Consiglio di Stato e dal TAR Lazio. Poiché cartella e intimazione trovano in quegli atti l’unico presupposto, il ricorso va accolto in applicazione del principio della illegittimità caducante, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024.
Diversa è la sorte dell’annata 2008/09. I decreti di perenzione del TAR Lazio sono divenuti definitivi per mancata opposizione e coprono l’imputazione di prelievo. Il primo motivo è pertanto inammissibile: la sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia (C-348/18, C-46/18, C-377/19) non consente di rimettere in discussione l’atto inoppugnabile. Il contrasto con il diritto europeo è motivo di annullabilità, non di nullità, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023, al quale la Sezione si uniforma; resta salva l’autotutela doverosa su istanza di parte.
È infondata l’eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973: i termini ivi previsti riguardano solo imposte dirette e IVA, mentre il credito da prelievo non ha natura tributaria e resta soggetto alla disciplina dei crediti ordinari. È infondata anche l’eccezione di prescrizione: il termine è decennale, va computato con i periodi di sospensione legale del 2019 e del 2020 ed è stato interrotto dagli atti notificati e dalla costituzione nei giudizi.
Quanto all’iscrizione nel registro nazionale dei debiti, essa è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non comporta duplicazione della riscossione. Le censure su motivazione della cartella e omessa notifica degli atti presupposti sono smentite dalla documentazione. L’iscrizione ipotecaria, infine, è contestata in profili estranei al titolo del credito: la censura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, restando devoluti al giudice ordinario i profili della procedura esecutiva.
Nota della Redazione
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