Ottemperanza al giudicato sul silenzio: irrilevante il ritardo nell’esecuzione (TAR Sardegna n. 100 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione impone all’ente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nei termini dell’istanza proposta dall’interessato e accolta in sede giurisdizionale. L’esecuzione è corretta quando l’amministrazione adotta quel provvedimento, ancorché con effetto retroattivo rispetto all’anno accademico di riferimento. Il decorso del tempo e le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, anche di natura economica, non integrano l’impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato rilevante ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., ma incidono semmai sull’interesse del ricorrente all’ottemperanza. Resta esclusa la nullità del provvedimento per elusione o violazione del giudicato quando questo costituisca stretta attuazione del dictum giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione in sovrannumero al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione per l’anno accademico 2023/2024. L’Università non aveva concluso il procedimento. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 501/2024, aveva ordinato all’ateneo di provvedere sull’istanza, nei sensi della parte motiva, entro trenta giorni.

Con decreto rettorale l’Università iscriveva il ricorrente al primo anno per l’anno accademico 2023/2024, con esonero dalla frequenza del primo anno, ammissione al secondo anno per il 2024/2025, attribuzione d’ufficio delle firme di frequenza e pagamento delle sole imposta di bollo e tassa regionale per il primo anno. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza e per l’accertamento della nullità di tale provvedimento, ritenendolo elusivo del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro del giudicato. La sentenza ottemperanda è stata resa su un ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e ha accertato che l’attività era vincolata, con conseguente obbligo di accogliere l’istanza, salva la verifica di ulteriori requisiti. Il giudicato riguarda dunque la conclusione del procedimento avviato con quella istanza, non un titolo diverso.

Su questa base il TAR esclude la violazione o elusione del giudicato. L’iscrizione al primo anno per il 2023/2024 costituisce esecuzione puntuale di quanto disposto dal giudice. La pretesa di essere immatricolato al primo anno per il 2024/2025 esula dal perimetro dell’istanza e, quindi, dal giudicato.

Il Collegio affronta poi il profilo dell’asserita impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione per il decorso del tempo. L’impossibilità di frequenza delle lezioni del primo anno e il rischio di passaggio alla condizione di studente fuori corso, con aggravio della tassazione, non costituiscono ragioni oggettive idonee a rendere ineseguibile il giudicato. Il provvedimento impugnato ha già neutralizzato buona parte degli inconvenienti, esonerando il ricorrente dalla frequenza del primo anno e dal pagamento delle relative tasse, salvo imposta di bollo e tassa regionale.

Il TAR qualifica quindi i pregiudizi economici dedotti come conseguenze del ritardo nell’accoglimento dell’istanza, non dell’impossibilità di esecuzione tout court. Richiamando l’Ad. Plen. n. 2/2017, esclude l’operatività del rimedio dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’iscrizione con riserva condizionata all’esito dell’appello, la Corte ritiene che essa non incida sulla corretta esecuzione, derivando dalla legge in caso di riforma della sentenza di primo grado e non risultando utilmente coltivato il gravame.

Il ricorso è pertanto rigettato siccome infondato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità fattuale della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *