Canone unico patrimoniale e prova del principio di invarianza del gettito: onere istruttorio a carico del Comune (TAR Lombardia n. 2368 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di invarianza del gettito, previsto dall’art. 1, comma 817, l. n. 160/2019, opera come limite alla potestà regolatoria dell’ente locale nella fissazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale. La verifica del rispetto di tale principio non può essere limitata alla comparazione delle singole voci tariffarie, ma deve essere rapportata all’intero cumulo dei canoni e tributi sostituiti dal CUP, nonché all’intero gettito derivante da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio comunale, sia su suolo pubblico sia su suolo privato. Spetta all’amministrazione comunale, che intenda modificare in aumento le tariffe, fornire una comprova documentale esaustiva della coerenza della nuova regolazione con il principio di invarianza, anche attraverso la ricostruzione dei pagamenti effettuati dal contribuente negli anni precedenti.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di impianti pubblicitari, ha impugnato la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 2022 con cui il Comune di Segrate ha aumentato le tariffe del Canone unico patrimoniale, nonché il Regolamento comunale applicabile, nella parte in cui consentirebbe un incremento in violazione del principio di invarianza del gettito. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna del Comune alla restituzione degli importi versati in eccedenza. La società ha evidenziato la difficoltà di reperire i dati necessari a verificare il rispetto dell’invarianza, sostenendo l’illegittimità dell’aumento tariffario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce degli elementi forniti dalle parti, appare opportuno svolgere approfondimenti istruttori prima di decidere nel merito. Il Tribunale richiama il principio di invarianza come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il confronto va effettuato con riferimento all’intero cumulo dei canoni e tributi sostituiti dal CUP e all’intero gettito di tutte le esposizioni pubblicitarie, sia su suolo pubblico che privato, citando il Consiglio di Stato, VII, 25 giugno 2024, n. 5632.
In particolare, l’ordinanza ha imposto al Comune resistente di depositare una relazione esaustiva che documenti la coerenza della regolazione adottata con il principio di invarianza nel passaggio dal sistema previgente alla deliberazione del 2021, fino alle modifiche del 2022. La seconda relazione richiesta concerne i pagamenti effettuati dalla società ricorrente negli anni 2019 e 2020 per tutti i canoni e tributi poi sostituiti dal CUP.
Il Tribunale ha concesso al Comune il termine di settanta giorni per adempiere, onerando contestualmente la parte ricorrente di depositare la documentazione relativa ai propri pagamenti entro lo stesso termine. Infine, ha rinviato la trattazione del merito all’udienza straordinaria del 15 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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