Segnalazione Schengen ostativa e diniego del permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 100 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen ai fini della non ammissione, proveniente dallo Stato che l’ha inserita, vincola l’amministrazione italiana all’adozione del diniego del permesso di soggiorno. Il provvedimento è atto vincolato e presuppone soltanto la verifica dell’esistenza della segnalazione, della sua riferibilità allo straniero e dell’attuale validità ed efficacia. Non sussiste l’obbligo di verificare i presupposti e la natura dell’iscrizione quando vi è certezza dell’identità del soggetto. La possibilità di accordare un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen presuppone la ricorrenza di motivi seri, in particolare umanitari o conseguenti a obblighi internazionali, il cui apprezzamento spetta all’amministrazione, titolare di ampio potere valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, era stato destinatario di una condanna, risalente al periodo in cui era ancora minorenne, emessa dall’autorità giudiziaria svizzera per reati in materia di stupefacenti. A seguito della scarcerazione faceva rientro nel proprio Paese e successivamente entrava in Italia, ottenendo un permesso di soggiorno per minore di età e venendo affidato a una struttura residenziale, dove frequentava anche corsi di lingua italiana.
Raggiunta la maggiore età, presentava domanda per permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Questura gli notificava un preavviso di rigetto, rilevando la condanna svizzera e la conseguente segnalazione nel sistema SIS con divieto di accesso nell’area Schengen. L’istanza di sospensione della segnalazione presentata alla competente autorità elvetica veniva respinta. Con provvedimento notificato nell’aprile 2022 la Questura rigettava quindi la domanda, richiamando l’esito della consultazione della banca dati S.I.S. e la conferma dell’Ufficio SI.RE.NE. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da un orientamento giurisprudenziale consolidato: la segnalazione Schengen vincola la pubblica amministrazione al diniego, trattandosi di atto vincolato che richiede la sola verifica dell’esistenza, della riferibilità e dell’attualità della segnalazione, senza obbligo di sindacare presupposti e natura dell’iscrizione quando l’identità del soggetto è certa. Il Tribunale richiama sul punto numerose decisioni, tra cui T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 7 giugno 2024, n. 1245, T.A.R. Calabria, sez. II, 5 aprile 2024, n. 552, T.A.R. Veneto, sez. III, 15 febbraio 2023, n. 221 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 13 gennaio 2025, n. 76.
La ratio del combinato disposto degli artt. 96 e 25 risiede nell’esigenza di evitare che la valutazione compiuta da uno Stato aderente alla Convenzione venga posta nel nulla o diversamente valutata da un altro Stato: il tendenziale automatismo è conseguenza della limitata sindacabilità reciproca del merito. Il Collegio richiama anche il Consiglio di Stato, sez. III, n. 6901 del 2021 e il Consiglio di Stato, sez. I, 27 giugno 2022, n. 1050, secondo cui la segnalazione preclude in radice la regolarizzazione dello straniero presente in Italia.
Su tale base il TAR ritiene il provvedimento impugnato preceduto da specifica istruttoria, all’esito della quale è risultata la sussistenza della segnalazione ostativa, e congruamente motivato con riferimento a tale circostanza, di per sé sufficiente al rigetto dell’istanza.
Quanto all’art. 25 della Convenzione, la cui violazione è «del tutto genericamente dedotta», il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato nel procedimento le circostanze — motivi seri, in particolare umanitari o conseguenti a obblighi internazionali — che consentono di accordare il titolo previa consultazione del Paese segnalante; l’amministrazione ha comunque motivatamente escluso la loro sussistenza alla luce dei fatti che hanno determinato la condanna svizzera.
Infine, la giurisprudenza europea invocata in ricorso (corte di Giustizia 31 gennaio 2006, causa n. C-503/03) non sostiene le tesi del ricorrente: la valutazione sull’esistenza delle circostanze che giustificano la segnalazione rientra nella competenza dello Stato segnalante, responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati, mentre gli altri Stati sono tenuti a rifiutare l’ingresso e il rilascio del visto. Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda e dell’assenza di difese dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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