Rinuncia all’appello in ogni stato e grado con estinzione del giudizio (Cons. Stato n. 10100 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte può rinunciare al ricorso in appello in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia va notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. In mancanza di opposizione delle parti appellate il giudice dichiara il giudizio estinto. Sulle spese di verificazione non espletate e sulla regolazione del contributo unificato, obbligazione ex lege, il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano gli atti relativi al progetto di realizzazione di argini paravalanghe nella zona di caduta della valanga Steintal. Il Tribunale ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, e la società ha proposto appello.
Nel corso del giudizio la Sezione ha accolto l’istanza cautelare monocratica con decreto n. 2031/2024, sospendendo interinalmente gli effetti della sentenza appellata. Con successiva ordinanza n. 2229/2024 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ha disposto una verificazione tecnica e ha fissato l’udienza per il merito. Prima della trattazione la società appellante ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti della rinuncia. L’art. 84 cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale.
La Corte accerta che nel caso di specie la rinuncia è stata espressa dal difensore in forza di apposita procura speciale rilasciata dalla parte ed è stata ritualmente notificata nei termini di legge, nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.
Le parti appellate costituite hanno dichiarato di non opporsi all’estinzione del giudizio. La Provincia ha aderito alla compensazione salvo il contributo unificato e gli eventuali compensi per il verificatore; il Comune ha chiesto la condanna alle spese; la Presidenza del Consiglio ha aderito alla compensazione. In mancanza di opposizione il giudizio è pertanto dichiarato estinto per rinuncia.
Sul governo delle spese il Collegio distingue: compensa tra le parti costituite le spese del grado in ragione della complessità della controversia, che aveva richiesto un apposito approfondimento istruttorio; nulla dispone nei confronti dell’Agenzia per la Protezione civile, non costituita. Quanto alla verificazione, non risulta dagli atti che sia stata compiuta alcuna attività, salva la ripetizione dell’acconto a carico dell’appellante ove versato.
Infine, sulla regolazione del contributo unificato richiesta dalla Provincia, il Collegio rileva che si tratta di obbligazione ex lege e dichiara il non luogo a provvedere, richiamando il precedente Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9604 del 2024.
Nota della Redazione
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