Trasferimento rivendita generi monopolio fuori zona e requisito popolazione (TAR Calabria n. 746 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento c.d. fuori zona di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, disciplinato dal D.M. n. 38/2013, resta subordinato al rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, requisito che l’art. 4, comma 1, legge n. 37/2019 ha sostituito alla produttività minima richiamando i requisiti di distanza e, ove applicabili, di popolazione. Il requisito della popolazione concorre a evitare il sovradimensionamento dei punti vendita nelle aree commercialmente più attrattive e il sottodimensionamento delle altre zone, con la conseguenza che il trasferimento fuori sede produce un impatto assimilabile all’apertura di una nuova rivendita. Il provvedimento di archiviazione dell’istanza ha natura vincolata, perché fondato su parametri oggettivi, cosicché l’omesso preavviso di rigetto non ne determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, primo comma, legge n. 241/1990, quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una rivendita di tabacchi e di una ricevitoria del lotto in un Comune calabrese, chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il trasferimento dell’attività in una nuova sede distante oltre 600 metri, qualificando l’operazione come trasferimento fuori zona ai sensi dell’art. 10 D.M. n. 38/2013. A sostegno allegava perizia giurata e rappresentava lo spopolamento del centro storico a fronte dello sviluppo dell’area commerciale di destinazione.

L’Agenzia archiviava l’istanza con provvedimento prot. 1075 del 10.01.2024, in assenza di contraddittorio, ritenendo non rispettato il rapporto tra residenti e rivendite. Dopo la rinuncia del titolare di una rivendita dello stesso Comune, il ricorrente presentava istanza di riesame, che veniva nuovamente archiviata con provvedimento prot. 18076 del 4.06.2024. Il ricorso principale e i motivi aggiunti giungono così davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Il secondo provvedimento di archiviazione non è atto meramente confermativo, essendo stato adottato dopo istanza di riesame e una rinnovata istruttoria. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 8007 del 2025 e TAR Calabria, Sez. I, n. 296 del 2024, il Tribunale osserva che l’emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame rende inutiliter data una eventuale sentenza di merito sul primo provvedimento.

Passando ai motivi aggiunti, è respinta l’eccezione di inammissibilità per asserita identità contenutistica con il ricorso principale, poiché il nuovo ricorso ha ad oggetto un distinto e successivo provvedimento.

La censura sulla violazione delle garanzie procedimentali è disattesa. L’archiviazione è atto a contenuto vincolato, basato sulla sussistenza dei parametri oggettivi del D.M. n. 38/2013, e rispetto ad essa opera l’art. 21-octies legge n. 241/1990, non essendo il contenuto dispositivo diverso da quello adottato.

Nel merito, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 2051 del 2023 e TAR Calabria, Sez. I, n. 1738 del 2025. L’art. 4, comma 1, legge n. 37/2019, novellando l’art. 24, comma 42, d.l. n. 98/2011 anche per superare il caso EU-Pilot 8002/15/GROW, ha reso applicabile ai trasferimenti il requisito della popolazione: una rivendita ogni 1.500 abitanti. Nel Comune interessato, con 2.608 abitanti, la chiusura della rivendita n. 2 non ha modificato tale rapporto. Né sussistono i presupposti derogatori dell’art. 10, comma 5-bis, D.M. n. 38/2013. I motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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