Ottemperanza cumulativa e astreinte per il pagamento delle spese di lite (TAR Toscana n. 275 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il ricorso cumulativo proposto per l’esecuzione di più sentenze del giudice ordinario di analogo contenuto, recanti la condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme di denaro in favore di un medesimo creditore, non ponendo le posizioni sostanziali alcuna confusione nella decisione e sussistendo l’interesse dell’amministrazione a non essere gravata di un incremento ingiustificato degli oneri processuali. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento, con condanna al pagamento della somma di dieci euro per ogni giorno di ritardo e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, con la notifica del titolo esecutivo e la prova del suo passaggio in giudicato, attestata ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente, difensore in proprio, aveva ottenuto cinque condanne del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate per complessivi euro 4.309,66, con distrazione in proprio favore. I titoli provenivano da una sentenza del Tribunale di Livorno e da quattro sentenze del Tribunale di Prato, rese in altrettanti giudizi in materia di lavoro e previdenza.
Le decisioni erano definitive e non impugnate, come attestato dalle certificazioni prodotte, e notificate all’amministrazione tra il 26.11.2024 e il 19.02.2025. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il creditore ha notificato il 21.10.2025 ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, che ha ritenuto la causa in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Le sentenze dei Tribunali di Livorno e Prato, non più impugnabili, rientrano tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati al giudicato, la cui attuazione è conseguibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
La prova della definitività è fornita dalle certificazioni esibite in ossequio all’art. 114, comma 2, c.p.a., mentre la notificazione dei titoli esecutivi all’amministrazione debitrice risulta documentata. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto.
Sul piano dell’ammissibilità dell’azione cumulativa, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui, in presenza di provvedimenti di analogo contenuto recanti condanna della stessa amministrazione verso lo stesso soggetto, sussistono le condizioni per un ricorso unitario. Le posizioni sostanziali sono omogenee e non generano confusione nella decisione; vi è anzi l’interesse dell’amministrazione a non subire la proliferazione non necessaria dei procedimenti, con il conseguente incremento degli esborsi per spese di giudizio. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 2440 del 2023.
Accertata la fondatezza del ricorso, l’ufficio ministeriale territorialmente competente deve procedere alla liquidazione delle somme riconosciute nei titoli, pari a euro 4.309,66. Il Tribunale assegna un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per l’adempimento, e condanna l’amministrazione a corrispondere la somma di dieci euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine e fino all’insediamento del commissario. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega e senza diritto a compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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