Sopravvenuta carenza di interesse per adozione di nuova delibera non impugnata (TAR Lazio n. 9811 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso atti amministrativi — quali determine di proroga di progetti e delibere di programmazione dell’offerta di servizi per le dipendenze — quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, adotti una nuova delibera che concluda il procedimento di regolamentazione, integrando e attuando gli atti impugnati, e tale delibera non sia stata impugnata dalla ricorrente. La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’esame delle censure di merito, atteso che l’interesse alla decisione viene meno in ragione dell’intervenuta adozione di un provvedimento che rinnova e assorbe la regolamentazione del settore.
Il Fatto
Un’associazione attiva nel settore delle dipendenze, insieme ad altri enti del terzo settore, aveva impugnato una serie di atti della Regione Lazio concernenti la proroga e la prosecuzione di progetti per la lotta alla droga, nonché la programmazione regionale dell’offerta e il sistema di remunerazione delle prestazioni rivolte a persone con disturbo da abuso di sostanze. Le censure riguardavano, in particolare, la determinazione n. G16502 del 28.11.2022 e i successivi provvedimenti di proroga, fino alla DGR n. 607 del 17.07.2025, nella parte in cui subordinava la propria attuazione all’adozione di un successivo provvedimento volto a definire le modalità e i termini per la riconduzione delle attività già autorizzate alle nuove tipologie assistenziali.
Nel corso del giudizio, la Regione Lazio adottava la DGR n. 81 del 2026, depositata in giudizio, con la quale concludeva il procedimento di regolamentazione, integrando e attuando quanto stabilito dalla DGR n. 607/2025. La Regione, con il consenso della controinteressata, eccepiva la cessazione della materia del contendere ovvero l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’associazione ricorrente non aveva impugnato la nuova DGR n. 81 del 2026, provvedimento che aveva portato a compimento il procedimento di regolamentazione avviato con gli atti gravati. La mancata impugnazione della delibera successiva, che integra e attua quella oggetto di censura, determina il venir meno dell’interesse al ricorso, poiché la decisione sulle originarie doglianze non sarebbe più in grado di produrre alcuna utilità concreta per la parte ricorrente.
Il Collegio ha quindi qualificato la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, distinta dalla cessazione della materia del contendere, in quanto l’Amministrazione non ha semplicemente riesercitato il potere, ma ha adottato un atto successivo non impugnato che incide direttamente sull’assetto di interessi oggetto del contendere. Tale evenienza rende inutile l’esame delle censure proposte, non potendo il giudice pronunciarsi su atti ormai superati e assorbiti dalla nuova regolamentazione.
La decisione in rito ha comportato la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’evoluzione normativa sopravvenuta.
Nota della Redazione
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