Ottemperanza al giudicato: legittimazione del ricorrente e spese distratte al difensore (TAR Puglia n. 100 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio che ha condannato l’Amministrazione al pagamento dell’equa riparazione, la legittimazione a domandare l’esecuzione spetta solo al soggetto titolare della pretesa accertata. Il ricorrente non vanta alcun titolo per chiedere l’ottemperanza delle somme liquidate con distrazione in favore del difensore che non ha agito in proprio nel giudizio. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere spontaneamente a tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale definitivo. Ai fini dell’ottemperanza, peraltro, la domanda è accoglibile nei soli limiti delle statuizioni di diretta spettanza del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento di una somma in suo favore, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione del decreto, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e il riconoscimento delle spese di lite. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato e non opposto. Ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.

Il TAR ha altresì rilevato che il ricorrente aveva inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, in ottemperanza all’art. 5 sexies della legge n. 89/2001, e che era decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza esecuzione del pagamento.

Nel merito, il Collegio ha distinto le statuizioni del decreto. Il dispositivo reca condanna al pagamento di somme non solo in favore del ricorrente, ma anche del difensore distrattario. Quest’ultimo, tuttavia, non ha agito in proprio nel giudizio di ottemperanza, proposto solo nell’interesse del ricorrente. Ne consegue che il ricorrente non vanta alcun titolo per chiederne l’esecuzione.

La domanda è stata quindi accolta solo con riferimento alle pretese di diretta spettanza del ricorrente, con esclusione delle ulteriori statuizioni pronunciate in favore del difensore. Il TAR ha fissato il termine di 90 giorni per l’adempimento e ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta nel Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, senza compenso specifico in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale, salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute successivamente all’emissione del decreto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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