Quote latte: compensazione nazionale per categorie prioritarie illegittima (Cons. Stato n. 10110 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando lo Stato membro sceglie di procedere alla compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte, la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati deve avvenire tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascuno, secondo l’unico criterio posto dall’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92. È perciò illegittima la normativa interna che impone la compensazione per categorie prioritarie, escludendo dal peso economico del prelievo intere categorie di produttori. La relativa censura, proposta con motivi di annullamento degli atti applicativi, comporta l’annullamento dei provvedimenti di compensazione, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarli in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia. Restano invece inammissibili o infondate le doglianze di carattere generale sull’inattendibilità dei dati posti a base del sistema, in difetto di allegazioni riferite alla singola posizione del produttore.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola impugnava dinanzi al TAR Veneto la comunicazione con cui l’AGEA aveva reso nota la compensazione nazionale del prelievo supplementare per la campagna 2002/2003, deducendo tredici motivi di ricorso. Con sentenza non definitiva l’adito Tribunale respingeva i motivi del primo e del terzo gruppo e sospendeva il giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., sui motivi relativi all’assegnazione del quantitativo di riferimento individuale, in attesa della decisione del TAR Lazio in causa pregiudiziale. Definita quest’ultima con rigetto, il TAR Veneto respingeva anche i motivi residui con sentenza definitiva.

Il produttore proponeva appello avverso entrambe le pronunce, articolando riserva di appello sulla sentenza non definitiva. L’AGEA si costituiva chiedendo il rigetto, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità. L’appello censura specificamente le statuizioni del TAR, e la parte privata non è tenuta a dimostrare che il ricalcolo le sarebbe favorevole, altrimenti si realizzerebbe una inversione dell’onere della prova.

Il nucleo della decisione è il primo motivo, esaminato congiuntamente al nono. La questione non è preclusa da giudicati: la causa pregiudiziale dinanzi al TAR Lazio riguardava l’assegnazione dei quantitativi di riferimento e non assorbe le censure sul meccanismo di compensazione. La Corte richiama la sentenza della CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/2018, che ha escluso la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione: l’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 pone un solo criterio, quello proporzionale ai quantitativi di riferimento. Le censure sono pertanto fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione. Il Collegio non assorbe le ulteriori censure, per conformare la successiva attività amministrativa.

Gli altri motivi sono respinti. Quanto alla mancata comunicazione dei dati della compensazione, l’omissione non lede la posizione dell’appellante, interessata ai soli dati riferiti alla propria posizione; le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico e la parte non ha allegato gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Sull’asserita inesattezza dei dati, la normativa dettava termini inderogabili per la compensazione sulla base dei modelli L.1, ben potendosi procedere a successive rettifiche, senza che siano state fornite evidenze puntuali di anomalie incidenti sulla singola posizione.

Il motivo sull’obbligo di trattenuta degli acquirenti è infondato, avendo la Cassazione, Sezioni Unite, n. 26435/2006 chiarito la compatibilità della disciplina interna con il diritto unionale. Quanto ai motivi avverso la sentenza definitiva, le doglianze sulla determinazione retroattiva dei quantitativi sono infondate: la natura non sanzionatoria del prelievo ne consente il ricalcolo, né configura un legittimo affidamento in capo ai produttori. Le indagini governative non scardinano il sistema né spostano sull’amministrazione l’onere probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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