Sospensione del giudizio scolastico e recupero: non è pregiudizio irreparabile (TAR Lombardia n. 871 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio finale nelle materie in cui lo studente presenti valutazioni insufficienti non riveste natura afflittiva, ma costituisce uno strumento volto a consentire lo svolgimento delle attività di recupero preordinate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento richiesti per la promozione all’anno successivo. Ne consegue che, ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio allegato avverso tale delibera non è né attuale né irreparabile, dovendo la valutazione dell’esito del recupero essere rinviata al giudizio finale.
Il Fatto
I genitori di una studentessa frequentante la classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado hanno impugnato il verbale di scrutinio finale nella parte in cui il consiglio di classe aveva disposto la sospensione del giudizio nelle discipline di Scienze Integrate (Fisica) e Matematica. Con il ricorso, accompagnato da domanda cautelare, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del verbale e degli atti presupposti, ivi incluso il Piano Didattico Personalizzato per l’anno scolastico 2025/2026 nella parte relativa alle suddette discipline.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, mentre l’istituto scolastico non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo che disciplina il percorso formativo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa, come previsto dall’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, e sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate dai consigli di classe negli scrutini intermedi e finali.
Con specifico riguardo agli studenti che presentino valutazioni insufficienti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, deve valutare la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale o la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 della medesima Ordinanza Ministeriale, il consiglio rinvia la formulazione del giudizio finale e predispone le attività di recupero.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il TAR ha escluso che la sospensione del giudizio possa essere qualificata come misura afflittiva. Essa rappresenta, al contrario, uno strumento che contribuisce a migliorare il percorso formativo dello studente. Il pregiudizio allegato dai ricorrenti non è pertanto né attuale né irreparabile, tanto più se bilanciato con l’interesse dell’Amministrazione a fornire un’ulteriore opportunità di conseguire gli obiettivi di apprendimento richiesti.
La valutazione dell’esito delle attività di recupero è infatti rinviata al giudizio finale, sicché la lesione lamentata si manifesterebbe solo all’esito di tale successiva valutazione. Il Collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase in ragione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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