Inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di sostituzione del commissario ad acta (Cons. Stato n. 10110 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: solo quelli decisori, con attitudine al giudicato, sono impugnabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. L’ordinanza che dispone la sostituzione del commissario ad acta ha natura ordinatoria ed è priva di immediata portata lesiva, dunque non è appellabile. Il provvedimento ordinatorio non può pronunciare sulle spese, perché l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 91 cod. proc. civ. riservano la statuizione alle decisioni che chiudono il processo. Le tariffe forensi vincolano nei rapporti tra avvocato e cliente, ma non il giudice, che può liquidare importi inferiori al minimo di fascia. L’atto di appello che supera i limiti dimensionali senza autorizzazione è soggetto alla sanzione dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., commisurata anche in caso di esenzione dal contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile una pronuncia di condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR Lazio aveva ordinato l’esecuzione della pronuncia. Lamentando la parziale inesecuzione quanto agli accessori, essendo stata pagata sola la sorte capitale, la parte aveva depositato un’istanza qualificata come “reclamo”.

Con l’ordinanza impugnata il TAR ha sostituito il commissario ad acta e ha condannato alle spese di fase nella misura di euro 150. Il ricorrente ha proposto appello, dolendosi della quantificazione delle spese per difetto di motivazione e per liquidazione sotto i minimi professionali, con violazione del decoro della professione. Il Ministero della Giustizia si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione del processo disposta dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001. La ratio della norma è concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti; essa opera quando un debito esista o possa determinarsi. Se il giudizio di ottemperanza è destinato, secondo una valutazione prospettica, a concludersi con il rigetto, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde la propria ragione d’essere.

Il Collegio rileva poi il difetto di ius postulandi di uno dei due difensori, non iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm. gli avvocati non cassazionisti non possono compiere alcuna attività processuale davanti al Consiglio di Stato, neppure se affiancati da un cassazionista. La questione è rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. Il difensore è estromesso dal fascicolo e la sentenza è trasmessa al COA e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

È altresì rilevato il superamento dei limiti dimensionali: l’atto di appello consta di 58 pagine, oltre il triplo del limite di 30.000 caratteri fissato dal d.P.C.S. n. 167/2016 per i giudizi di ottemperanza. Non risulta alcuna autorizzazione, né preventiva né postuma. La sanzione dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm. si applica anche in caso di esenzione dal contributo unificato, perché l’esenzione non autorizza a violare i limiti e il contributo è solo parametro di commisurazione. Il Collegio quantifica la somma in euro 450, pari a una volta il contributo unificato dovuto in astratto.

Nel merito l’appello è inammissibile. Distinguendo tra provvedimenti decisori e non decisori, il Collegio osserva che l’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza. L’ordinanza che ha sostituito il commissario è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Irrilevante è il nomen iuris di “reclamo” usato dalla parte: il reclamo è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che giustifica un incidente di esecuzione.

L’appello è comunque infondato. L’ordinanza appellata, non avente natura decisoria, non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese. Solo i provvedimenti decisori devono regolare le spese, come si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ.. Il giudizio di ottemperanza si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza, ed è solo in tale esito che può avvenire il regolamento delle spese. Quanto alla quantificazione, la tariffa forense vincola nei rapporti tra avvocato e cliente, ma non il giudice, per il principio di riserva di legge in materia processuale: essa costituisce solo parametro di orientamento, e resta giustificata una liquidazione inferiore al minimo di fascia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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