Servizio civile nazionale non equiparabile a universale per riserva posti (Cons. Stato n. 5651 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riserva del quindici per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale, prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, spetta, nel testo applicabile ratione temporis, ai soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. L’equiparazione a tale beneficio di chi ha svolto il previgente servizio civile nazionale non può essere raggiunta in via interpretativa, perché il dato normativo è inequivocabile e le disposizioni premiali che istituiscono quote di riserva sono di stretta interpretazione. Il diverso trattamento si fonda su oggettive differenze tra i due istituti, a partire dalla loro origine — sostitutiva della leva nel servizio civile nazionale, volontaria nel servizio civile universale — e rientra nella discrezionalità del legislatore, che vi ha posto rimedio solo con l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 25 del 2025, disposizione priva di efficacia retroattiva.

Il Fatto

La parte appellata aveva partecipato a un concorso pubblico bandito nell’ottobre 2024 per il reclutamento di personale non dirigenziale, con il profilo di specialista economico-statistico. Impugnata la graduatoria finale dei vincitori, pubblicata il 30 aprile 2025, la candidata lamentava di non esservi stata inclusa per il mancato riconoscimento del titolo di riserva conseguente al servizio civile nazionale svolto dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009, dichiarato nella domanda di partecipazione pur senza la corretta compilazione dell’apposita casella.

Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata, aveva accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di inserire stabilmente la ricorrente nella graduatoria dei vincitori per il codice regionale di riferimento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ente attuatore hanno proposto appello, incentrato sulla impossibilità di equiparare i due tipi di servizio prima dell’intervento normativo del 2025.

La Motivazione della Corte

Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, il Collegio osserva che il mancato inserimento della candidata non dipende da un profilo formale — la casella non “flaggata” — ma dall’interpretazione data dall’amministrazione al quadro normativo applicabile ratione temporis.

Nel merito l’appello è fondato. Il Cons. Stato condivide le pronunce della Sezione VI che hanno escluso l’equiparabilità del servizio civile nazionale al servizio civile universale. La norma richiamata dal bando riserva la quota del 15 per cento ai soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, sicché non è ammessa alcuna attività additiva e creativa del giudice, che si risolverebbe in una inammissibile modifica ampliativa dell’istituto premiale.

Il Collegio ricostruisce il tessuto normativo: l’art. 8 della legge delega n. 106 del 2016, l’art. 14 e l’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2017, nonché la disciplina previgente del servizio civile nazionale, istituito dalla legge n. 64 del 2001 e in continuità con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge n. 772 del 1972. Da qui il discrimine originario: prestazione alternativa al servizio obbligatorio di leva per il servizio civile nazionale, prestazione volontaria per quello universale.

Resta il tratto comune della difesa della Patria, valorizzato anche dalla Corte cost. n. 171 del 2018, ma ciò non legittima, in assenza di norma espressa, l’equiparazione ai fini dei benefici concorsuali: le differenze di platea, durata, impegno settimanale e formazione giustificano il diverso trattamento premiale. L’interpretazione costituzionalmente orientata non può essere invocata, perché il giudice di primo grado ha operato un’estensione confliggente con la parità di trattamento, la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa.

La novella del 2025 non ha natura di norma di interpretazione autentica e vale solo pro futuro, in coerenza con l’art. 11 delle preleggi e con il principio tempus regit actum, secondo la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2011. L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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