La scelta della sede concorsuale esaurisce la poziorità di graduatoria (TAR Lazio n. 12577 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del rispetto dell’ordine di graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Cost., va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili. Dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, il candidato vincitore non può vantare una pretesa giuridicamente tutelata al mutamento della sede assegnata, in ragione di sopravvenute vacanze d’organico o dell’elevazione del contingente di posti. Le sedi resesi disponibili successivamente all’assunzione possono essere legittimamente riservate ai candidati idonei mediante scorrimento, senza che ciò determini una lesione del principio di meritocrazia, attesa la priorità temporale dell’assunzione e la posizione in ruolo dei vincitori originari.
Il Fatto
Una candidata, vincitrice del concorso pubblico RIPAM UNICO LAVORO per il profilo CU/ISPL, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto lo scorrimento della graduatoria, previa elevazione del contingente da 691 a 900 unità, invitando esclusivamente i candidati idonei a manifestare la preferenza per le sedi ancora disponibili. La ricorrente, già assegnata alla sede di Venezia, lamentava che le sedi vacanti per rinunce o decadenza, nonché quelle derivanti dall’elevazione del contingente, fossero riservate ai soli idonei scorrendo la graduatoria, senza consentire ai vincitori originari di esprimere una nuova preferenza. Con motivi aggiunti impugnava anche il successivo provvedimento di assegnazione delle sedi in favore dei candidati idonei.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo tali Amministrazioni gestito la procedura, svolta esclusivamente nell’interesse dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dotato di autonoma personalità giuridica.
Nel merito, il TAR ha richiamato il principio, già affermato dalla Sezione in sede cautelare, secondo cui la poziorità di graduatoria esaurisce i propri effetti nel momento in cui la scelta della sede viene concretamente compiuta: non è configurabile la possibilità di optare, dopo la sottoscrizione del contratto, per sedi che non erano disponibili al momento dell’assegnazione.
La clausola del bando, che preclude la riassegnazione delle sedi resesi vacanti in costanza di periodo di prova, è stata ritenuta di interpretazione letterale univoca, ai sensi del principio in claris non fit interpretatio. Il Collegio ha inoltre escluso che il meccanismo dello scorrimento possa integrare una lesione del principio del merito, evidenziando che la priorità temporale dell’assunzione dei vincitori originari e la loro posizione in ruolo garantiscono la salvaguardia del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., mentre la tesi della ricorrente determinerebbe un continuo avvicendamento di candidati, in contrasto con la stabilità organizzativa e con la ratio del periodo di prova.
Quanto alle nuove disponibilità emerse dall’elevazione del contingente, il Collegio ha osservato che esse sono sopravvenute all’assunzione della ricorrente e soggiacciono al medesimo regime preclusivo, non potendo configurarsi una pretesa al mutamento del luogo di lavoro per effetto delle sopravvenute vacanze d’organico.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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