Errore nell’offerta economica non emendabile se l’analisi richiede elementi esterni (TAR Basilicata n. 15 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore nella formulazione dell’offerta economica è emendabile solo se ha carattere materiale, ossia se sussistono elementi univoci che lo riconducano a un vizio di trascrizione o compilazione immediatamente rilevabile come tale dall’analisi del solo documento che lo contiene. Ove la ricostruzione della volontà negoziale dell’operatore economico richieda invece una valutazione sistematica di elementi esterni o collaterali all’offerta, l’intervento correttivo trascende in una operazione di tipo logico-deduttivo ed è pertanto inammissibile. In tale evenienza il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare postumamente l’offerta, operazione che violerebbe i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei concorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente è stata esclusa da una procedura aperta indetta dalla Regione Basilicata per l’affidamento di dispositivi medici per chirurgia vascolare, relativamente al lotto n. 63. Il provvedimento di esclusione è stato adottato perché la concorrente aveva indicato nell’offerta economica quantità e importo riferiti al fabbisogno annuale, mentre la legge di gara prescriveva la parametrazione al fabbisogno triennale dell’affidamento.
Avverso l’esclusione la società ha proposto ricorso, deducendo che l’errore sarebbe stato superabile: a suo dire la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del chiarimento tempestivamente fornito – nel quale era stato spiegato che i dati erano stati indicati su base annua per mero errore – ed emendare l’offerta moltiplicando per tre i valori riportati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di errore nell’offerta economica. L’errore è emendabile solo quando sia qualificabile come materiale, ipotesi che ricorre quando elementi univoci consentono di ricondurlo a un vizio di trascrizione o compilazione immediatamente rilevabile dall’esame del solo documento che lo contiene.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che l’errore non era in alcun modo rilevabile ictu oculi: il modulo di offerta economica, generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore economico, non conteneva elementi idonei a far desumere la riferibilità della quantità e dell’importo a una sola annualità anziché all’intero periodo di affidamento.
Per sanare la posizione della ricorrente sarebbe stato necessario fare ricorso a elementi esterni, costituiti dal chiarimento successivo e dalla conseguente indagine ricostruttiva della volontà negoziale. Tale operazione è stata qualificata dal giudice come una inammissibile integrazione postuma dell’offerta, che travalica i limiti di applicazione del soccorso istruttorio perimetrati dall’art. 101 d.lgs. n. 50/2016 e si pone in contrasto con i principi di par condicio e di autoresponsabilità.
A sostegno della decisione concorrono altresì le prescrizioni della lex specialis: il modulo dell’offerta economica prevedeva espressamente le colonne “fabbisogno triennale” e “importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, e l’art. 3 del disciplinare faceva testuale riferimento alla «fornitura triennale» di dispositivi medici. Tali elementi rendevano palese l’orizzonte temporale sul quale calibrare l’offerta, risultando recessivo l’argomento della ricorrente fondato sull’indicazione dei quantitativi contenuta nell’allegato “elenco dei fabbisogni”.
Le peculiarità della questione hanno indotto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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