Scelte urbanistiche e vincolo espropriativo: sindacato limitato al merito (Cons. Stato n. 6391 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo i profili di manifesta illogicità e irragionevolezza. L’onere motivazionale è soddisfatto con l’indicazione dei criteri generali che sorreggono la scelta, senza necessità di motivazione puntuale per le singole aree, salvo che sussistano affidamenti qualificati. La localizzazione di un’opera pubblica resta sottratta al sindacato, essendo inibito al giudice sovrapporre una nuova graduazione degli interessi a quella già compiuta dall’organo competente. Il vincolo preordinato all’esproprio apposto con lo strumento di pianificazione non equivale a dichiarazione di pubblica utilità, che presuppone l’approvazione di un progetto di opera pubblica.
Il Fatto
Il Comune di Piancastagnaio, con deliberazione consiliare, ha approvato il Piano operativo comunale destinando un lotto di proprietà degli appellati, adibito a giardino privato pertinenziale, all’intervento di riqualificazione con finalità di verde pubblico attrezzato. La previsione comportava l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale e la demolizione dei fabbricati ivi insistenti, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
I proprietari impugnavano gli atti davanti al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso rilevando il difetto di motivazione e l’indeterminatezza della dichiarazione di pubblica utilità. Il Comune ha proposto appello, lamentando l’eccesso di potere giurisdizionale del primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello principale. Anzitutto ritiene fondato il motivo con cui si deduce che il ricorso di primo grado contestava, per difetto di istruttoria e motivazione, i contenuti della variante; è stato il TAR ad affrontare autonomamente le censure nella prospettiva espropriativa, mentre i ricorrenti si erano limitati a dedurre una censura formale.
Il tema centrale è la natura del potere pianificatorio, rispetto al quale quello espropriativo si pone in via succedanea. Le scelte di pianificazione sono apprezzamenti di merito sindacabili solo per manifesta illogicità e irragionevolezza. L’onere motivazionale è soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri seguiti: la destinazione delle singole aree non richiede apposita motivazione, oltre quella evincibile dalla relazione di accompagnamento, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti meritevoli di specifiche considerazioni, come Cons. Stato, sez. IV, n. 10976 del 2023.
La semplice reformatio in peius della disciplina urbanistica è interdetta solo da determinazioni vincolanti o da un affidamento qualificato, configurabile in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi tra comune e proprietari o aspettative nascenti da giudicati, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24 del 1999. Nel caso in esame non ricorre alcuna di tali ipotesi, né una reiterazione del vincolo, apposto per la prima volta con il Piano operativo.
Il merito della localizzazione dell’opera resta sottratto al sindacato, con le sole eccezioni dell’illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, fermo l’obbligo di considerare gli interessi coinvolti, senza che il giudice possa sovrapporre una nuova graduazione degli interessi, come in Cons. Stato, sez. IV, n. 9745 del 2022. Le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto procedimentale, non imponendo un’analitica confutazione.
Quanto al profilo della pubblica utilità, la Corte rileva che le delibere impugnate miravano ad apporre il solo vincolo preordinato all’esproprio, coerente con la funzione dello strumento urbanistico e con l’art. 11, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327/2001. Diversamente opinando, mancando un progetto di opera pubblica, la dichiarazione sarebbe indeterminata. L’appello incidentale sulle spese è dichiarato improcedibile e le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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