Inappellabilità dell’ordinanza di sospensione legale del giudizio di ottemperanza Pinto (Cons. Stato n. 10115 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice amministrativo dichiara la sospensione del processo disposta direttamente dalla legge ha natura meramente dichiarativa di un effetto legale e non è appellabile. Ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.a., solo le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sono impugnabili con l’appello, e tale norma riguarda esclusivamente la sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità di altri processi. Resta salva la sola ipotesi di errore o travisamento di fatto, cioè di sospensione ex lege applicata fuori dai propri presupposti. La sospensione dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001 è circoscritta temporalmente, ha giustificazione oggettiva e razionale e non impone al creditore oneri sproporzionati.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso nel 2024 un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto del giudice ordinario che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di somme per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001. Il decreto era stato emesso anteriormente al 31.12.2021. Il TAR adito ha disposto la sospensione ex lege del procedimento, applicando l’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024, vigente ratione temporis.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al Consiglio di Stato, assumendo l’appellabilità del provvedimento e contestando la sussistenza dei presupposti della sospensione. L’amministrazione si è costituita. In camera di consiglio è stato verbalizzato l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla sussistenza di una questione di rito rilevabile d’ufficio in ordine all’ammissibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito. L’appello è manifestamente inammissibile. Il richiamo è all’art. 79, comma 3, c.p.a., che reputa appellabili le sole ordinanze di sospensione adottate ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Quest’ultima disposizione riguarda unicamente la sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità di altri processi.
Restano fuori da questo perimetro i casi di sospensione previsti direttamente dalla legge, come affermato da Cass., Sez. Un., 1.10.2003 n. 14670. Nel caso concreto la sospensione deriva dalla legge, sicché il provvedimento che la dichiara esprime un effetto legale e non è impugnabile con l’appello.
Il Collegio verifica poi l’eventuale ricorrenza di un errore o travisamento di fatto, cioè di una sospensione ex lege disposta al di fuori dei presupposti, evenienza che in astratto potrebbe giustificare il rimedio. Richiama sul punto Cass., Sez. Un., 29.7.2021 n. 21763, Cass., Sez. VI-2, 1.4.2021 n. 9057 e Cons. Stato, ad. plen., 22.3.2024 n. 4. La fattispecie concreta rientra invece pienamente nella previsione normativa, trattandosi di somme liquidate fino al 31.12.2021.
La Corte esclude che la sospensione dipenda dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento, dalla documentazione già presentata o dalla volontà del creditore di avvalersi del rinnovo della domanda. Segnala che la successiva novella ha trasformato la facoltà di rinnovo in un obbligo, con termine al 30 ottobre 2026 a pena di decadenza e sospensione fino al 21 gennaio 2027.
Richiamando Cons. St., Sez. III, 16.7.2025 n. 6246, il Collegio collega la sospensione alla possibilità di rinnovo della domanda e all’impegno dell’amministrazione a pagare entro sei mesi. Esclude pertanto il prospettato dubbio di incostituzionalità, ravvisando una giustificazione oggettiva e razionale, un limite temporale e l’assenza di oneri sproporzionati. La proposizione di un rimedio non previsto comporta la condanna alle spese, liquidate in euro 500.
Nota della Redazione
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