Conversione del permesso di soggiorno: il ritardo oltre l’anno priva il ricorso del fumus (TAR Calabria n. 474 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione dell’istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria e non perentoria, essendo finalizzato a garantire il tempestivo disbrigo della procedura. La sua violazione non comporta automaticamente il diniego dell’istanza, né l’espulsione consegue in via immediata alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, in caso di ritardo, grava sull’interessato l’onere di provare l’esistenza di una valida ragione giustificatrice, dovendosi evitare che la scelta dei tempi di presentazione sia rimessa alla sua totale discrezionalità. Un ritardo di oltre un anno, privo di alcuna giustificazione, rende manifestamente infondata la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza — Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel costituirsi in giudizio, il Ministero dell’Interno resisteva al ricorso, contestando la fondatezza delle pretese attoree.
La domanda cautelare era volta a ottenere la sospensione dell’efficacia del diniego, deducendo l’illegittimità del provvedimento per l’intervenuta decadenza del termine per la presentazione dell’istanza di conversione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la richiesta di rinnovo non integra una causa di decadenza automatica, né determina l’immediata adozione di un provvedimento di espulsione. La norma, infatti, persegue finalità acceleratorie e di certezza amministrativa, imponendo allo straniero di attivarsi con sollecitudine per evitare di permanere in una situazione di irregolarità.
La natura ordinatoria del termine, ha precisato il Collegio, non comporta tuttavia che la scelta dei tempi di presentazione dell’istanza sia rimessa alla totale discrezionalità dell’interessato. Una simile opzione interpretativa si porrebbe in contrasto con la disciplina del Testo Unico sull’Immigrazione, che regola in modo puntuale le condizioni di ingresso e di permanenza del cittadino extracomunitario nel territorio italiano.
Ne consegue che l’eventuale superamento del termine non preclude di per sé l’accoglimento dell’istanza di rinnovo o conversione, ma impone all’interessato l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di una valida ragione giustificatrice del ritardo, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcuna giustificazione del ritardo nella presentazione della domanda di conversione, superiore a un anno. Tale omissione, secondo il TAR Calabria, ha reso il ricorso carente del necessario fumus di fondatezza, conducendo al rigetto dell’istanza cautelare. La peculiarità della controversia e la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato hanno infine indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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