Il divieto urbanistico di nuova strada di accesso prevale sulla SCIA di ripristino di un mero sentiero (TAR Lombardia n. 1130 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità e inefficacia di una SCIA alternativa al permesso di costruire è legittima quando l’intervento, ancorché qualificato dal privato come “ripristino” di un tracciato esistente, si sostanzi nella realizzazione di una nuova strada di accesso carrabile, in assenza di una preesistente massicciata idonea al transito veicolare. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici che escludono la realizzazione di nuove strade di accesso, espressamente riferite a uno specifico compendio, prevalgono sulle previsioni generali che ammettono interventi manutentivi sugli “accessi esistenti”. Tali prescrizioni non integrano misure ablatorie retroattive né necessitano di motivazione specifica, essendo ragionevolmente correlate alle esigenze di tutela del contesto ambientale e orografico.

Il Fatto

La proprietaria di un compendio immobiliare situato in zona collinare presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per “ripristino e messa in sicurezza” di una strada agro silvo pastorale, consistente nel recupero funzionale di un presunto tracciato carrabile preesistente, da realizzare mediante consolidamento del fondo con sottofondo stabilizzato. Il Comune dichiarava l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’intervento in contrasto con la scheda n. 28 del PGT, che escludeva espressamente la realizzazione di una nuova strada di accesso al fabbricato. La ricorrente impugnava il provvedimento e i presupposti atti di pianificazione, deducendo la natura meramente manutentiva dell’intervento e la carenza di una preesistente strada carrabile.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, condividendo le risultanze dell’istruttoria comunale. Dalle verifiche aereo-fotogrammetriche e dai sopralluoghi emergeva che nel compendio non era mai esistita una strada carrabile dotata di idonea massicciata, ma soltanto un sentiero su terreno naturale, formatosi per il transito pedonale e occasionale di mezzi agricoli. Il Collegio ha evidenziato che la nozione di “strada” richiede un sottofondo consolidato idoneo al transito continuativo di veicoli, requisito insussistente nel caso di specie. Ha altresì escluso la configurabilità di una strada agro silvo pastorale ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 34/2018, trattandosi di infrastruttura funzionale alla gestione del patrimonio forestale, incompatibile con le pendenze del versante.

Quanto alla disciplina urbanistica, il TAR ha ritenuto la scheda n. 28 del PGT efficace e vincolante anche dopo la scadenza del Piano Particolareggiato, in forza del richiamo operato dalle NTA. La prescrizione che esclude nuove strade di accesso, confermata dal PGT adottato nel 2024, è stata ritenuta coerente con le altre previsioni pianificatorie, che ammettono interventi manutentivi solo per gli accessi preesistenti e consentono nuovi accessi esclusivamente su tracciati preesistenti con limiti di sezione e pendenza non rispettati dal progetto.

Il Collegio ha infine respinto la censura di irretroattività, rilevando che la disciplina non incide su trasformazioni già eseguite, non essendo mai esistita una strada carrabile. Ha altresì escluso i dedotti vizi di motivazione e proporzionalità, trattandosi di scelta pianificatoria ragionevolmente correlata alle esigenze di tutela del contesto ambientale. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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