Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 997 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al rilascio della carta elettronica per la formazione del docente, con accredito della somma dovuta. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è manifestamente iniqua e va respinta, perché la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta, con incarico gratuito in quanto adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 156/2024 del 17 gennaio 2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per l’anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore nominale di € 500,00.
Il ricorso è notificato e depositato il 14 luglio 2025. La ricorrente chiede anche la condanna del Ministero al pagamento della cosiddetta penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali dell’ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato; è dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 2 febbraio 2024. Il ricorso rispetta quindi il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. La parte resistente non formula alcuna deduzione e non fornisce indicazioni sull’andamento della procedura.
Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. In ragione della funzione assegnata alla carta del docente, contributo per l’aggiornamento e la formazione e non corrispettivo, la pretesa è manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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