Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea successiva alla notifica del ricorso (TAR Puglia n. 759 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo scaturente dal giudicato, successivamente alla notifica del ricorso e all’iscrizione a ruolo del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, l’Amministrazione che ha ottemperato solo a seguito dell’iniziativa giudiziaria del ricorrente è considerata virtualmente soccombente e va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, comprensive del rimborso del contributo unificato se corrisposto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, in favore del ricorrente, le somme dovute per la causale “carta docente”, oltre accessori e spese di lite. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo da parte dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Nelle more della decisione, l’Amministrazione provvedeva a ottemperare al giudicato, riconoscendo quanto dovuto al ricorrente. Quest’ultimo, costituitosi il Ministero, depositava quindi memoria con la quale chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato come l’Amministrazione abbia ottemperato al titolo giudiziale nelle more del giudizio, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. Tale circostanza, pacifica tra le parti, ha comportato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della domanda di esecuzione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto solo a seguito della notifica del ricorso e dell’iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, avvenuta in data 12.12.2025. La resistenza processuale dell’Amministrazione, che ha indotto il ricorrente ad attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere quanto già spettategli in forza del giudicato, integra pertanto gli estremi della soccombenza.

In accoglimento della domanda di parte ricorrente, il TAR ha quindi condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui risulti effettivamente corrisposto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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