Riconoscimento titolo estero, illegittimo il termine perentorio imposto dal Ministero (Cons. Stato n. 10127 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali esteri ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, l’assegnazione all’istante di un termine qualificato come perentorio, privo di copertura normativa e non prorogabile, dopo una prolungata inerzia dell’amministrazione, integra violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e del soccorso istruttorio, impedendo l’acquisizione dell’attestazione ministeriale estera richiesta. Ove tale illegittimità procedimentale sia accertata, resta assorbita ogni questione sostanziale, compresa l’inutilità della sospensione del giudizio in pendenza di questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Il principio opera anche fuori delle procedure concorsuali, non essendo configurabile alcun limite correlato alla par condicio.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito respingeva l’istanza con cui una docente chiedeva il riconoscimento del titolo conseguito in Romania, rilevando l’assenza della adeverinta ministeriale attestante la disciplina insegnabile e l’assenza dell’apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 20180/2024 accoglieva il ricorso e annullava il diniego, ritenendo contrarie ai principi del TFUE richiamati dalla direttiva 2005/36/CE tanto la richiesta di apostille quanto quella di adeverinta, se irregolarizzabile o regolarizzabile solo entro termini perentori. Il Ministero appellava, deducendo l’erroneità della sentenza sul piano sostanziale e procedimentale e la mancata sospensione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-340/24. In sede cautelare l’istanza di sospensione era accolta con ordinanza n. 939/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, discostandosi dalla prognosi cautelare, si uniforma ai precedenti specifici maturati nelle more della riconvocazione della camera di consiglio, costituiti dalle sentenze n. 7939 e 7950 del 2025 della stessa Sezione, richiamate ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il rilievo assorbente è il rigetto delle censure rivolte al capo della sentenza che ha accertato l’illegittimità del procedimento istruttorio. La vicenda procedimentale è ricostruita come segue: a una prolungata inerzia del Ministero seguiva un’accelerazione improvvisa, con assegnazione di un termine per integrare la documentazione qualificato come perentorio in assenza di una disposizione normativa a fondamento.
Tale preclusione di ogni proroga ha impedito alla ricorrente di produrre tempestivamente, in sede istruttoria, l’adeverinta sulle competenze acquisite, che doveva essere ottenuta presso l’autorità ministeriale rumena. Il termine di trenta giorni è stato ritenuto irragionevole e lesivo dei principi di buona fede e correttezza.
Il Collegio stigmatizza poi l’alternativa prospettata dall’amministrazione in giudizio, ossia la possibilità di ripresentare l’istanza: essa comporta duplicazione di procedimenti e aggravio di attività amministrativa, evitabile consentendo l’integrazione nei tempi necessari. L’irrazionalità dell’operato è definita palese.
Il rigetto delle censure procedimentali esime dall’esame dei presupposti di sospensione del giudizio per la pendenza della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, divenuta irrilevante, e delle ulteriori questioni sostanziali. Quanto all’apostille, il Ministero ha chiarito che essa non ha costituito effettiva ragione del diniego. L’appello è respinto, con conferma della sentenza nei sensi di cui in parte motiva e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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