La prova pratica affidata a esperti esterni senza criteri predefiniti invalida la valutazione delle offerte (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 355 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice è l’unico organo deputato alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e non può delegare a soggetti esterni, neppure sotto forma di supporto istruttorio, attività che si risolvano in un apporto valutativo sostanziale e condizionante. È altresì illegittima la definizione di sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi dopo l’apertura delle offerte tecniche, in quanto tale condotta viola l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. Il concorrente terzo classificato ha interesse a impugnare l’aggiudicazione solo se censura le posizioni di tutti i concorrenti che lo precedono; residua comunque l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera gara. La produzione di un documento con annotazioni interne, non richiesto a pena di esclusione, non legittima l’esclusione dell’operatore.
Il Fatto
Una società, classificatasi terza in una gara per l’affidamento del servizio di gestione del sistema PACS regionale, ha impugnato l’aggiudicazione in favore del RTI che si era collocato primo. Con ricorso e tre atti di motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice, la quale si sarebbe avvalsa di decine di esperti esterni per la valutazione delle prove pratiche e avrebbe elaborato, dopo l’apertura delle buste, un complesso sistema di 131 sub-subcriteri non previsti dalla lex specialis. Ha altresì censurato la mancata esclusione delle prime due classificate per varie violazioni dei requisiti di gara. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente per la presunta incompletezza dell’offerta economica. Il medesimo Tribunale si era già pronunciato sulla gara con una precedente sentenza, che risultava appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria le censure rivolte contro la seconda classificata, in quanto il loro accoglimento avrebbe consentito alla terza graduata di superarla; solo a seguito di tale “sorpasso” sarebbe sorto l’interesse a contestare la posizione della prima classificata. Riguardo alla qualificazione ACN, alla natura “mission critical” degli algoritmi AI e alle certificazioni di conformità al Regolamento UE 2017/745, le censure sono state dichiarate infondate. La conferma della posizione della seconda classificata ha reso improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, i motivi volti all’esclusione dell’aggiudicataria, residuando solo l’interesse strumentale alla riedizione della gara.
Nel merito delle censure sull’operato della commissione, il Tribunale ha ricostruito la disciplina della lex specialis: la prova pratica doveva svolgersi alla presenza del plenum o di membri delegati e la valutazione era riservata alla commissione. Dagli atti è invece emerso che la commissione ha nominato 36 esperti esterni, integrati da un ulteriore soggetto non presente nelle determine di nomina. Tali esperti, lungi dal fornire un mero ausilio istruttorio, hanno compilato schede valutative attribuendo punteggi da 1 a 5, hanno predisposto i quesiti della prova e hanno partecipato a una seconda prova collettiva non prevista dal disciplinare. Le loro valutazioni sono confluite nel prospetto utilizzato dalla commissione per la formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che la commissione ha deciso sulla base di elementi valutativi altrui.
Il Tribunale ha ritenuto tale modus operandi in contrasto con l’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e con i principi di trasparenza e par condicio, stigmatizzando anche la definizione dei 131 sub-subcriteri con i relativi pesi in un momento successivo all’apertura delle offerte tecniche. Il riferimento giurisprudenziale addotto dall’Amministrazione è stato ritenuto non pertinente, poiché nella fattispecie agli ausiliari era stato espressamente richiesto di valutare, mentre è stato valorizzato il precedente del medesimo Tar in fattispecie analoga. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che il documento contenente le annotazioni era stato prodotto su base meramente facoltativa e non era richiesto a pena di esclusione, sicché la sua incompletezza non poteva condurre all’esclusione dell’operatore.
In accoglimento del quarto motivo del ricorso introduttivo e dei secondi e terzi motivi aggiunti, il Tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando improcedibili i primi tre motivi del ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e respingendo il ricorso incidentale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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